Corte costituzionale
Sentenza n. 117/1974
Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/1974
- Data di deposito
- 8 maggio 1974
- Data di decisione
- 2 maggio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
- art. 10, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
Parametri
- art. 50, legge n. 90 del 5 marzo 1961
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 7208
Se dopo la restituzione degli atti per una piu' puntuale definizione del giudizio di legittimita' costituzionale, il giudice a quo, con nuova ordinanza di rimessione, ripropone la medesima questione, il secondo giudizio di legittimita' costituzionale e' autonomo rispetto al precedente per quanto attiene all'osservanza delle formalita' previste dalla legge, ai fini della sua ritualita'. La costituzione di parte fuori dei termini perentori di venti giorni dalla pubblicazione della seconda ordinanza di rimessione deve, pertanto, considerarsi inammissibile.
Massima n. 7209
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, per ingiustificata disparita' di trattamento, in tema di pensione INPS tra salariati dello Stato secondo che fossero stati o meno immessi nei ruoli dopo la legge 5 marzo 1961, n. 90, non puo' dirsi analoga a quella decisa con sent. n. 29 del 1964, concernente la duplice diversita' nel godimento della stessa pensione tra salariati in servizio e a riposo e tra salariati dello Stato e gli altri lavoratori. Il diritto alla duplice pensione (statale e INPS) e' previsto in favore dei salariati immessi nei ruoli in base alla citata legge n. 90 del 1961, sulla base di un riferimento meramente temporale, ed e' negato ai salariati inquadrati nei ruoli prima della stessa legge, nonostante la sostanziale identita' delle posizioni di fatto e giuridiche delle due categorie. Non si puo', pertanto, non pervenire all'illegittimita' costituzionale delle norme denunziate limitatamente alla specifica ipotesi de qua. Dato che risulta in contrasto con il principio di eguaglianza solo quella parte della normativa che attiene al divieto di cumulo fra le due pensioni, del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 20 del 1956, risulta costituzionalmente illegittimo il punto che reca che il disposto del secondo comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), nella parte in cui nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il sub-ingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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