Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1974
Corte cost., sent. 23 gennaio 1974, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1974
- Data di deposito
- 23 gennaio 1974
- Data di decisione
- 11 gennaio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 166 del 23 gennaio 1941
- art. 663, comma 2, codice penale
- art. 10, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 6997
L'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, che vieta l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico senza l'autorizzazione del prefetto, implica un preventivo esame ed un controllo dell'autorita' sul contenuto dello scritto, certamente non conciliabili con il principio costituzionale della liberta' di manifestazione del pensiero. Pertanto detta disposizione e' costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con l'art. 21, secondo comma, della Costituzione.
Massima n. 6998
Per quelle norme che cessano di avere efficacia perche' dichiarate costituzionalmente illegittime l'art. 663, secondo comma, cod. pen., richiamato per quanto riguarda la sanzione penale, rimane inoperante, mentre non viola di per se' alcuna norma costituzionale allorquando commina una sanzione per la violazione di altre disposizioni che, in materia di affissione di scritti o disegni in luogo pubblico, siano legittime. Pertanto e' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 21, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 cpv., denunziato in quanto contiene la sanzione penale per la inosservanza della prescrizione (dichiarata illegittima) di cui all'art. 3 della legge n. 166 del 1941. Cfr.: sent. n. 1 del 1956.
Massima n. 6999
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a sottoporre a critica la precedente decisione di rigetto con argomentazioni prive di qualsiasi fondamento (manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21, comma secondo, Cost. - dell'art. 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, per l'affissione del giornale murale a copia unica, prescrive l'avviso all'Autorita' di P.S.). V. sent. n. 115 del 1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 663, capoverso, del codice penale, sollevate in riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza 18 febbraio 1971 del pretore di Recanati e già decise con sentenze n. 1 del 1956 e n. 115 del 1957.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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