Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1974

Corte cost., sent. 18 aprile 1974, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/1974
Data di deposito
18 aprile 1974
Data di decisione
4 aprile 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 7, legge n. 58 del 4 luglio 1967
  • art. 45, legge n. 58 del 4 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 7172

E' ammissibile una questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pretore, nel quale le due funzioni di pubblico ministero e di giudice sono unificate. Ne' e' consentito presumere che, avendo il giudice a quo rimesso in limine gli atti alla Corte, lo abbia fatto come pubblico ministero e non come giudice, cioe' prima e non dopo aver esercitato l'azione penale, sia perche' questa non si concreta in un atto formale, sia perche' il pretore, per i reati di sua competenza, qualora non proceda ad atti di istruzione, non ha l'obbligo di contestare il fatto, ne' di disporre la comunicazione giudiziaria, ne' di interrogare l'indiziato o l'imputato fuori dei casi previsti nell'art. 398, ultimo comma, c.p.p..

Massima n. 7173

Il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale non esclude che l'ordinamento stabilisca determinate condizioni per il promuovimento o la prosecuzione di essa, anche in considerazione degli interessi pubblici perseguiti dall'amministrazione dello Stato. E', pertanto, infondata, in riferimento all'art. 112 Cost. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42, settimo comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per i quali, rispettivamente, il medico provinciale deve trasmettere all'autorita' giudiziaria la denunzia nel caso di infrazioni accertate dal capo del laboratorio di analisi quando si tratti di delitti previsti dai capi II e III del titolo VI del libro II del c.p., fra i quali non e' compreso l'art. 515 sulla frode in commercio, ovvero nell'ipotesi di omesso pagamento della somma stabilita in via amministrativa a carico del trasgressore. Del resto, la conciliazione in via amministrativa e' un istituto accolto nel nostro diritto specie in materie di carattere tecnico. D'altra parte, la ipotizzabilita', rispetto alla legge n. 580 del 1967, della frode in commercio e' assai remota ed ogni qualvolta pervenga al pubblico ministero o al pretore notizia di reati diversi da quelli previsti in tale legge, l'azione penale puo' (e deve) essere liberamente ed obbligatoriamente promossa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, settimo comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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