Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1974
Corte cost., sent. 18 aprile 1974, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1974
- Data di deposito
- 18 aprile 1974
- Data di decisione
- 4 aprile 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 225, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 3, comma 2, legge n. 932 del 5 dicembre 1969
- art. 3, legge n. 62 del 18 marzo 1971
Parametri
Massime
Massima n. 7171
Non viola l'art. 3 della Costituzione l'art. 225, secondo comma c.p.p.(quale risulta dalle modifiche apportate dallo art. 3, secondo comma della legge 5 dicembre 1969, n. 932 e non innovato dall'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62), in quanto vieta alla polizia giudiziaria di procedere al sommario interrogatorio dell'arrestato o del fermato, mentre lo consente quando l'indiziato sia a piede libero. Risponde, infatti, a un criterio di piena ragionevolezza l'aver differenziato il rapporto con la polizia giudiziaria dell'inquisito in liberta' e quello dell'arrestato o fermato, che deve essere posto prontamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria, la quale deve provvedere senza indugio all'interrogatorio. D'altro canto, all'arrestato o al fermato e' consentito di fornire alla polizia giudiziaria elementi a discarico di propria iniziativa e di fare richieste di accertamenti e riscontri urgenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225, secondo comma, del codice di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'art. 3 del decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1971, n. 62, proposta dal pretore di Gallarate con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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