Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1974

Corte cost., sent. 23 gennaio 1974, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/1974
Data di deposito
23 gennaio 1974
Data di decisione
11 gennaio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1208 del 5 ottobre 1947
  • art. 19, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938

Parametri

Massime

Massima n. 6996

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 (Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La disciplina giuridica dei rapporti con gli utenti rispettivamente della RAI e della SIP e' profondamente diversa: nel caso della RAI, infatti, la mera detenzione dell'apparecchio consente la ricezione del servizio, laddove nel caso della SIP occorrono specifiche attivita' poste in essere dalla stessa societa'; inoltre, mentre il diritto al canone di abbonamento alle radioaudizioni non e' assistito da idonee forme di autotutela, il diritto della SIP al pagamento di quanto dovutole da parte dell'utente puo' essere direttamente tutelato attraverso la sospensione del servizio. Da codesti elementi emerge la diversita' di situazioni giuridiche che rende pertanto sufficientemente giustificata la tutela penale posta in favore della RAI per la riscossione dei canoni di abbonamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del d.l.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 (aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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