Corte costituzionale
Sentenza n. 10/1974
Corte cost., sent. 23 gennaio 1974, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/1974
- Data di deposito
- 23 gennaio 1974
- Data di decisione
- 11 gennaio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1208 del 5 ottobre 1947
- art. 19, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
Parametri
Massime
Massima n. 6996
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 (Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La disciplina giuridica dei rapporti con gli utenti rispettivamente della RAI e della SIP e' profondamente diversa: nel caso della RAI, infatti, la mera detenzione dell'apparecchio consente la ricezione del servizio, laddove nel caso della SIP occorrono specifiche attivita' poste in essere dalla stessa societa'; inoltre, mentre il diritto al canone di abbonamento alle radioaudizioni non e' assistito da idonee forme di autotutela, il diritto della SIP al pagamento di quanto dovutole da parte dell'utente puo' essere direttamente tutelato attraverso la sospensione del servizio. Da codesti elementi emerge la diversita' di situazioni giuridiche che rende pertanto sufficientemente giustificata la tutela penale posta in favore della RAI per la riscossione dei canoni di abbonamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del d.l.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 (aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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