Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1974

Corte cost., ord. 27 febbraio 1974, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
52/1974
Data di deposito
27 febbraio 1974
Data di decisione
21 febbraio 1974
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:52

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7071

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 95 del 1973, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quinto comma, cod. pen., che, se vi e' stata precedente condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, vieta l'applicazione del beneficio nel caso di nuova condanna a pena detentiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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