Corte costituzionale
Ordinanza n. 50/1974
Corte cost., ord. 27 febbraio 1974, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 50/1974
- Data di deposito
- 27 febbraio 1974
- Data di decisione
- 21 febbraio 1974
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1962
- art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
- art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
Parametri
Massime
Massima n. 7069
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965, n. 903 che ha sostituito l'art. 2 della legge 4 aprile 1962, n. 218, sostitutivo, a sua volta, dell'art. 13 del r.dl. 14 aprile 1939, n. 636 - nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dispone che se viene a morte una pensionata o assicurata al marito superstite e' corrisposta la pensione di riversibilita' solo nel caso in cui lo stesso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi dell'art. 10, comma primo, del detto r.d.l. n. 636 del 1939). Cfr.: sent. n. 201 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 201 del 14 dicembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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