Corte costituzionale
Ordinanza n. 281/1974
Corte cost., ord. 11 dicembre 1974, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 281/1974
- Data di deposito
- 11 dicembre 1974
- Data di decisione
- 5 dicembre 1974
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:281
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 110 del 25 febbraio 1971
Parametri
Massime
Massima n. 7529
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41 e 53 Cost. - della legge 25 febbraio 1971 n. 110, interpretativa dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957 n. 976 - concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa - nella parte in cui vengono limitate alle sole imposte erariali dirette le esenzioni fiscali disposte a favore delle imprese artigiane e industriali trasferite o di nuovo impianto nelle zone destinate dal Comune di Assisi). Cfr.: sent. n. 175 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa), promossa dal tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 41 e 53 della Costituzione e già ritenuta non fondata con sentenza n. 175 del 1 974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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