Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/1974

Corte cost., ord. 11 dicembre 1974, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
281/1974
Data di deposito
11 dicembre 1974
Data di decisione
5 dicembre 1974
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:281

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 110 del 25 febbraio 1971

Parametri

Massime

Massima n. 7529

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41 e 53 Cost. - della legge 25 febbraio 1971 n. 110, interpretativa dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957 n. 976 - concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa - nella parte in cui vengono limitate alle sole imposte erariali dirette le esenzioni fiscali disposte a favore delle imprese artigiane e industriali trasferite o di nuovo impianto nelle zone destinate dal Comune di Assisi). Cfr.: sent. n. 175 del 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa), promossa dal tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 41 e 53 della Costituzione e già ritenuta non fondata con sentenza n. 175 del 1 974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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