Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1974

Corte cost., ord. 22 maggio 1974, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
148/1974
Data di deposito
22 maggio 1974
Data di decisione
14 maggio 1974
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, legge n. 399 del 8 marzo 1968
  • art. 25, legge n. 281 del 15 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 7267

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 contenente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (modificato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399) sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. sul rilievo che nella fase preliminare degli accertamenti e dei rilievi tecnici di prelievo dei campioni le norme impugnate - limitandosi a prescrivere per gli agenti soltanto l'obbligo di lasciare presso la ditta che detiene la merce un campione a disposizione del produttore e di trasmettere al medesimo copia del verbale di prelevamento - non assicurerebbero l'integrale applicabilita' delle garanzie previste dagli artt. 78, 223, 390, 304 bis e seguenti del codice di procedura penale, giacche' non e' dubbio che gli atti riguardanti il prelievo dei campioni dei mangimi, cui fanno riferimento le norme denunciate, attengono alla fase degli accertamenti amministrativi preliminari nella quale non v'e' ragione che venga assicurato il diritto di difesa in quanto manca il presupposto necessario di un indizio di reita'. N.B. Nel caso di specie e' stata fatta puntuale applicazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza n. 149/1969 - in tema di prelievo di campioni, analisi e revisione di analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari (r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 modificato con legge 27 febbraio 1958, n. 190) - nella quale la Corte ebbe a distinguere tra atti inerenti al prelievo dei campioni e prima analisi - in ordine ai quali e' escluso che possa operare il diritto di difesa essendo essi espressione di una tipica attivita' amministrativa e quindi rivolti a soggetti non ancora indiziati di reati - ed atti relativi alla successiva fase di revisione delle analisi per i quali viene, invece, in discussione la garanzia della difesa in quanto posti in essere in un momento in cui la precedente analisi abbia gia' dato esito sfavorevole nei confronti di soggetto al quale e' ormai addebitato un reato e che percio' dev'essere messo in grado di difendersi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, contenente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399, sollevata dal pretore di Cavarzere, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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