Corte costituzionale
Ordinanza n. 148/1974
Corte cost., ord. 22 maggio 1974, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 148/1974
- Data di deposito
- 22 maggio 1974
- Data di decisione
- 14 maggio 1974
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge n. 399 del 8 marzo 1968
- art. 25, legge n. 281 del 15 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 7267
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 contenente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (modificato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399) sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. sul rilievo che nella fase preliminare degli accertamenti e dei rilievi tecnici di prelievo dei campioni le norme impugnate - limitandosi a prescrivere per gli agenti soltanto l'obbligo di lasciare presso la ditta che detiene la merce un campione a disposizione del produttore e di trasmettere al medesimo copia del verbale di prelevamento - non assicurerebbero l'integrale applicabilita' delle garanzie previste dagli artt. 78, 223, 390, 304 bis e seguenti del codice di procedura penale, giacche' non e' dubbio che gli atti riguardanti il prelievo dei campioni dei mangimi, cui fanno riferimento le norme denunciate, attengono alla fase degli accertamenti amministrativi preliminari nella quale non v'e' ragione che venga assicurato il diritto di difesa in quanto manca il presupposto necessario di un indizio di reita'. N.B. Nel caso di specie e' stata fatta puntuale applicazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza n. 149/1969 - in tema di prelievo di campioni, analisi e revisione di analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari (r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 modificato con legge 27 febbraio 1958, n. 190) - nella quale la Corte ebbe a distinguere tra atti inerenti al prelievo dei campioni e prima analisi - in ordine ai quali e' escluso che possa operare il diritto di difesa essendo essi espressione di una tipica attivita' amministrativa e quindi rivolti a soggetti non ancora indiziati di reati - ed atti relativi alla successiva fase di revisione delle analisi per i quali viene, invece, in discussione la garanzia della difesa in quanto posti in essere in un momento in cui la precedente analisi abbia gia' dato esito sfavorevole nei confronti di soggetto al quale e' ormai addebitato un reato e che percio' dev'essere messo in grado di difendersi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, contenente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399, sollevata dal pretore di Cavarzere, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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