Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1973
Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1973
- Data di deposito
- 27 giugno 1973
- Data di decisione
- 14 giugno 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6748
Come si e' costantemente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, per la pienezza ed effettivita' del diritto di difesa, e' necessario che sia assicurata la instaurazione di un contraddittorio tra le parti. Il contrasto con tale principio della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale nei confronti di terzi rimasti estranei a tale giudizio per impossibilita' giuridica (in quanto non legittimati) o di fatto (perche' non posti in condizione di intervenirvi), non puo' giustificarsi con l'invocare la esigenza dell'economia processuale, ne' quella di evitare contraddizioni meramente logiche fra giudicati diversi. E' percio' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 27 del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile od amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorita' di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceita' e alla responsabilita' del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perche' non posto in condizione di parteciparvi". Conforme: sent. n. 55 del 1971
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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