Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1973

Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1973
Data di deposito
27 giugno 1973
Data di decisione
14 giugno 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6748

Come si e' costantemente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, per la pienezza ed effettivita' del diritto di difesa, e' necessario che sia assicurata la instaurazione di un contraddittorio tra le parti. Il contrasto con tale principio della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale nei confronti di terzi rimasti estranei a tale giudizio per impossibilita' giuridica (in quanto non legittimati) o di fatto (perche' non posti in condizione di intervenirvi), non puo' giustificarsi con l'invocare la esigenza dell'economia processuale, ne' quella di evitare contraddizioni meramente logiche fra giudicati diversi. E' percio' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 27 del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile od amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorita' di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceita' e alla responsabilita' del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perche' non posto in condizione di parteciparvi". Conforme: sent. n. 55 del 1971

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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