Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1973

Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/1973
Data di deposito
27 giugno 1973
Data di decisione
14 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:97

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 6745

Non e' fondata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (recante norme sull'"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti"), nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione risarcitoria - anche direttamente proposta contro l'autore dell'illecito - al preventivo decorso di "60 giorni, da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata, all'istituto assicuratore" in ogni caso e, quindi anche nell'ipotesi di mancata identificazione dell'istituto assicuratore. Soccorre, invero, nell'ipotesi sopraddetta, il disposto dell'art. 19, comma primo, lett. a, legge menzionata, in base al quale la prescritta comunicazione va indirizzata allo speciale "Fondo di Garanzia" costituito presso l'I.N.A. Per altro, ove dal sinistro siano derivati danni per le sole cose - non trovando applicazione il detto art. 19 (che, al comma secondo, limita la portata dell'obbligo risarcitorio del "Fondo" ai soli "danni alle persone") - il danneggiato - sempre che, appunto, risulti (secondo i normali principi che reggono l'onus probandi) la materiale impossibilita' di identificare l'istituto assicuratore - restera', conseguentemente, esonerato da ogni onere di comunicazione, atteso che ad impossibilia nemo tenetur.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Roma con ordinanza 30 novembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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