Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1973
Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1973
- Data di deposito
- 27 giugno 1973
- Data di decisione
- 14 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:97
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 6745
Non e' fondata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (recante norme sull'"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti"), nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione risarcitoria - anche direttamente proposta contro l'autore dell'illecito - al preventivo decorso di "60 giorni, da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata, all'istituto assicuratore" in ogni caso e, quindi anche nell'ipotesi di mancata identificazione dell'istituto assicuratore. Soccorre, invero, nell'ipotesi sopraddetta, il disposto dell'art. 19, comma primo, lett. a, legge menzionata, in base al quale la prescritta comunicazione va indirizzata allo speciale "Fondo di Garanzia" costituito presso l'I.N.A. Per altro, ove dal sinistro siano derivati danni per le sole cose - non trovando applicazione il detto art. 19 (che, al comma secondo, limita la portata dell'obbligo risarcitorio del "Fondo" ai soli "danni alle persone") - il danneggiato - sempre che, appunto, risulti (secondo i normali principi che reggono l'onus probandi) la materiale impossibilita' di identificare l'istituto assicuratore - restera', conseguentemente, esonerato da ogni onere di comunicazione, atteso che ad impossibilia nemo tenetur.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Roma con ordinanza 30 novembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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