Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1973

Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1973
Data di deposito
27 giugno 1973
Data di decisione
14 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, comma 1, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 6732

La cosiddetta liberta' di cacciare non e' un diritto costituzionalmente garantito ma una facolta' che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di liberta' individuale, e' soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo della pericolosita' inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto in ordine al fine di conservazione ed incremento della fauna selvatica in rapporto al danno sociale che potrebbe derivare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina pubblicistica si esplica, oltre che con il regime dell'autorizzazione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed altri mezzi di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto stesso della caccia. lo speciale regime vigente per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto "lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie", secondo l'espressa disposizione con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 799. della Costituzione una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina ed il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sent. n. 71 del 1967). Sotto questo profilo, appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve e' prevista dalla legge per soddisfare un fine di interesse generale, e tale fine ben puo' essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attivita' di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori concessionari.

Massima n. 6735

La scelta dei mezzi piu' idonei per il conseguimento dei propri fini rientra nella discrezionalita' politica del legislatore, rispetto alla quale non puo' prospettarsi un controllo di legittimita' da parte di questa Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 43, primo comma, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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