Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1973

Corte cost., sent. 19 giugno 1973, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1973
Data di deposito
19 giugno 1973
Data di decisione
12 giugno 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:88

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 21 marzo 1973
  • legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 67, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 2, legge della Regione siciliana del 21 marzo 1973
  • art. 9, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 5, legge della Regione siciliana del 21 marzo 1973
  • art. 7, legge della Regione siciliana del 21 marzo 1973
  • art. 12, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 11, legge della Regione siciliana del 21 marzo 1973
  • art. 13, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 4, legge della Regione siciliana del 21 marzo 1973

Parametri

  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. p, statuto regione Sicilia
  • legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 32, comma 1, Costituzione
  • art. 17, lett.c, statuto regione Sicilia
  • art. 9, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1111 del 9 agosto 1956
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972

Massime

Massima n. 6715

Anche se fosse vero (ed e' invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli enti ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare - in se' e per se' - nella materia degli "enti regionali", e' certo che essa non puo' venire in concreta considerazione nel corso di un giudizio proposto in via principale dallo Stato contro la legge regionale siciliana contenente "Norme in materia sanitaria" ed approvata nella seduta del 21 marzo 1973, altro che nel suo intimo ed inscindibile nesso con i fini e con l'intero contesto della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera): la quale, innovando profondamente al preesistente ordinamento dei soggetti ed organi esplicanti attivita' ospedaliera, tende a realizzare una riforma di vasta portata di questo fondamentale settore dell'assistenza sanitaria.

Massima n. 6716

L'istituzione degli enti ospedalieri e la loro organizzazione su basi democratiche, in stretto collegamento con le collettivita' locali direttamente interessate alla loro azione, si configurano come strumenti e condizioni necessarie per realizzare, su piano nazionale e secondo linee direttrici che non possono non essere unitarie, un nuovo sistema di assistenza ospedaliera generalizzata, che trascenda gli angusti limiti dell'assistenza ai poveri e della pubblica beneficenza, dando parziale attuazione al principio del primo comma dell'art. 32 della Costituzione.

Massima n. 6717

L'art. 67 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera) si riferisce esclusivamente alla "materia sanitaria" e prescinde del tutto dalle competenze legislative regionali in materia di enti regionali (o "pararegionali" o "dipendenti della Regione"), che pure sono previste da tutti gli statuti costituzionali delle regioni ad autonomia speciale.

Massima n. 6718

La legge regionale siciliana, approvata nella seduta del 21 marzo 1973, che si intitola "Norme in materia sanitaria", con letterale riferimento cioe' alla materia di cui alla lett. c dell'art. 17 dello Statuto, presuppone espressamente, nell'art. 2, l'applicazione in Sicilia delle "disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132" (cosidetta legge ospedaliera) e nei relativi decreti delegati, limitandosi ad apportarvi particolari modificazioni e adattamenti, per lo piu' di modesta portata.

Massima n. 6719

La disposizione di cui all'art. 9 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta legge ospedaliera), laddove prescrive che nei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri siano inseriti i rappresentanti degli interessi originari, quando si tratti di enti derivanti da preesistenti istituzioni di beneficenza o di assistenza, ovvero dagli enti pubblici da cui dipendevano gli ospedali ad essi trasferiti mediante distacco, enuncia un principio inderogabile dalla legislazione regionale: tale principio e', infatti, che i detti consigli di amministrazione sono organi di composizione di interessi eterogenei (che non vuol dire necessariamente fra loro confliggenti), i quali devono percio' esservi tutti rappresentati, nelle varie proporzioni stabilite dalla legge, com'e' confermato anche da quanto disposto con riguardo alla partecipazione di rappresentanti delle collettivita' territoriali alle quali e' funzionalmente rivolta l'attivita' degli enti ospedalieri.

Massima n. 6720

Il significato ed il valore che assume la presenza in seno ai consigli di amministrazione dei rappresentanti degli interessi originari e degli enti che sino alla riforma gestivano i singoli ospedali si chiariscono nel quadro di una struttura variamente articolata dei consigli stessi, anche al fine di evitare una eccessiva politicizzazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Massima n. 6721

La disposizione di cui all'art. 9 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera), limitatamente alla parte in cui prescrive che i membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali comprendano almeno un ospedale regionale, siano eletti dai rispettivi consigli regionali, vale a dire costituiscono emanazione delle assemblee deliberanti degli enti territoriali di appartenenza, in applicazione cioe' di un sistema che vale, in generale, per l'ipotesi di organi collegiali formati, per dir cosi', da "rappresentanti di rappresentanti", enuncia un principio qualificante della riforma ospedaliera e come tale inderogabile dalla legislazione regionale: e' cosa formalmente e sostanzialmente diversa, che non soddisfa le esigenze cui si informa l'accennato principio, disporre invece che detta nomina sia fatta dal Presidente della Regione, sia pure previa consultazione dei gruppi parlamentari dell'Assemblea. E, pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge "Norme in materia sanitaria" approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1973, limitatamente alle parole "nominati dal Presidente della Regione, sentita la giunta regionale, previa consultazione dei gruppi dell'Assemblea regionale".

Massima n. 6722

La scelta di alcuni membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta legge ospedaliera) e', in ultima analisi, politica ed appare percio' perfettamente consona alla natura delle assemblee regionali ed alle funzioni da esse esercitate: piu' largamente del resto, e comunque si preferisca classificare la funzione esplicantesi attraverso simili nomine e designazioni, che non sia affatto incompatibile con i caratteri delle assemblee regionali di procedervi risulta, a tacer d'altro, dalla stessa Costituzione, allorche' ad esse attribuisce il potere di elezione dei delegati regionali alla riunione comune delle sue Camere chiamate ad eleggere il Capo dello Stato; e risulta, inoltre, a semplice titolo di esempio, anche dalla designazione da parte dei consigli regionali dei rappresentanti delle regioni in seno alle commissioni paritetiche previste da apposite disposizioni degli schemi delle relative norme di attuazione senza che da alcuna parte sia mai stata contestata la legittimita' costituzionale di siffatta attivita' consiliare per affermarne invece l'esclusiva spettanza alla Giunta o al Governo regionale.

Massima n. 6723

Nella composizione del collegio dei revisori dei conti degli enti ospedalieri nella Regione siciliana, gli interessi finanziari dello Stato appaiono sufficientemente tutelati dalla presenza, per di piu' in qualita' di presidente, di un rappresentante del Ministro per il Tesoro, mentre non e' contrario al sistema che, secondo l'art. 7 della legge regionale siciliana approvata nella seduta del 21 marzo 1973 recante "Norme in materia sanitaria", siano gli Assessori regionali al lavoro ed alla sanita' - anziche' i corrispondenti Ministri del Governo nazionale - a nominare i propri rappresentanti, dal momento che la Regione siciliana ha su tali materie competenza legislativa, e quindi amministrativa, e le relative funzioni le furono trasferite con le norme di attuazione emanate con i decreti presidenziali del 25 giugno 1952, n. 1138 e del 9 agosto 1956, n. 1111.

Massima n. 6724

La disposizione dell'art. 12 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta legge ospedaliera), concernente la composizione del collegio dei revisori dei conti, non assurge alla dignita' di principio fondamentale, ne' argomenti in questo senso possono trarsi dalla particolare norma contenuta nell'art. 3 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, sul trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, trattandosi di norma che non riguarda le regioni a statuto speciale, dettata da un atto avente forza di legge ordinaria.

Massima n. 6725

L'art. 11 della legge regionale siciliana approvata nella seduta del 21 marzo 1973 recante "Norme in materia sanitaria", che, a differenza dell'art. 13 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera), include nel consiglio sanitario centrale e nei consigli sanitari degli enti ospedalieri rappresentanti del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico non contravviene ad alcun principio fondamentale della legislazione statale nella materia: infatti, e' certamente un principio fondamentale che i consigli sanitari (ai quali spetta esprimere pareri, obbligatori e facoltativi, ed anche formulare proposte, sempre per quanto riguarda gli aspetti sanitari dell'organizzazione ospedaliera) siano organi tecnici e non organi di rappresentanza settoriale di tutte le varie componenti del personale dipendente dagli enti ospedalieri, ma tale principio permane integro pur con l'allargamento, disposto dalla legge regionale, a categorie che variamente partecipano, anche se in modi accessori ed in misura circoscritta, al funzionamento dei servizi sanitari.

Massima n. 6726

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge "Norme in materia sanitaria" approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 4 della legge "Norme in materia sanitaria" approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1973;

b) dell'art. 5 della stessa legge, limitatamente alle parole "nominati dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previa consultazione dei gruppi dell'Assemblea regionale".

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 11 della legge predetta, proposte, in riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano, dal ricorso del Commissario dello Stato presso la Regione, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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