Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1973

Corte cost., sent. 19 giugno 1973, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1973
Data di deposito
19 giugno 1973
Data di decisione
12 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, decreto-legge n. 1351 del 23 dicembre 1964
  • legge n. 28 del 19 febbraio 1965
  • trattato cee n. 13 del 5 febbraio 1964

Parametri

Massime

Massima n. 6711

Non e' fondata, con riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.l. 23 dicembre 164, n. 1351, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernenti l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso. Ed invero il citato art. 11, che subordina il rilascio di certificati di importazione alla costituzione di un deposito cauzionale ovvero alla prestazione di una fideiussione bancaria, suscettibili di svincolo o di incameramento, non viola il principio costituzionale della riserva di legge per prestazioni patrimoniali, perche' l'istituto della cauzione, sia per quanto attiene alla determinazione del suo ammontare sia per cio' che concerne i principi che la disciplinano, non e' rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, ma risulta regolato da disposizioni normative (regolamenti del Consiglio dei ministri e della Commissione della Comunita' economica europea) emanate da fonti primarie le quali quasi nessun margine hanno lasciato a quelle complementari rimesse all'Amministrazione, alla cui discrezionalita' hanno, in ogni caso stabilito dei limiti precisi.

Massima n. 6712

I regolamenti comunitari, del Consiglio dei Ministri o della Commissione della Comunita' economica europea, sono emanati da fonti primarie e sono, ai sensi dell'art. 189 del Trattato istitutivo della C.E.E., obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno dei Paesi membri. Tuttavia, per spiegare questa efficacia, nel nostro come negli altri Paesi aderenti, quei regolamenti debbono sovente essere seguiti da disposizioni interne, aventi funzioni di norme di dettaglio e di applicazione alle strutture di ciascuno Stato. (Nella specie, il regolamento n. 13 del 1964 richiedeva appunto agli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative a quelle del regolamento stesso).

Massima n. 6713

Il Ministero del commercio con l'estero, che, in attuazione dell'art. 11 del d.l. 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, ha determinato, con decreto 19 giugno 1965, l'ammontare delle cauzioni richieste per il rilascio dei certificati di importazione e le modalita' che disciplinano lo svincolo o l'incameramento totale o parziale delle cauzioni, ha trovato nel regolamento comunitario n. 136 del 1964 precisi limiti al suo potere, sia per quanto riguarda la misura della cauzione sia per quanto riguarda la disciplina concernente l'obbligo della cauzione, la perdita, totale o parziale di essa per inadempimento, i casi di esonero di responsabilita' per forza maggiore ecc. Posto quindi che l'autorita' amministrativa ha rinvenuto in norme primarie non solo la fonte di legittimazione a provvedere, ma anche precisi limiti al suo potere, non ha fondamento, con riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 11, che ha autorizzato l'autorita' governativa all'emanazione delle disposizioni regolamentari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con la legge 19 febbraio 1965, n. 28, avente per oggetto attuazione del regime dei prelievi nel settore del latte ed altri prodotti; questione proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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