Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1973
Corte cost., sent. 20 febbraio 1973, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1973
- Data di deposito
- 20 febbraio 1973
- Data di decisione
- 6 febbraio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 4, ultimo co., legge n. 4 del 7 gennaio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 6550
L'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel disporre che sia dato corso all'azione penale soltanto dopo l'accertamento definitivo del tributo, non fa dipendere il decorso della prescrizione, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, da una condotta insindacabile dell'amministrazione finanziaria, dato che questa, ai sensi dell'art. 32 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645), deve, invece, provvedere, entro precisi termini di decadenza, alla verifica dei redditi dichiarati e all'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati. D'altro canto, la legge n. 4 del 1929, pur essendo entrata in vigore contemporaneamente ai nuovi codici penali e di procedura penale, venne discussa ed approvata sotto l'imperio del codice Zanardelli del 1889, per il quale la prescrizione estingueva l'azione e non il reato. La legislazione vigente, pur se conduce ad una protrazione dell'inizio della prescrizione, non e' irragionevole perche', oltre ad assicurare uniformita' di criteri, impedisce anche abusi e favoritismi che potrebbero realizzarsi nel caso di decorrenza della prescrizione dalla dichiarazione del contribuente, sia perche' l'amministrazione finanziaria potrebbe effettuare l'accertamento dopo la prescrizione del reato, sia, infine, perche' il contribuente potrebbe essere esposto a vessatorie denuncie prima dell'accertamento definitivo del tributo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata dalla sezione istruttoria della sezione distaccata della Corte d'appello di Salerno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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