Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1973
Corte cost., sent. 20 febbraio 1973, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1973
- Data di deposito
- 20 febbraio 1973
- Data di decisione
- 6 febbraio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 659 del 19 luglio 1961
- art. 5, comma 2, legge n. 659 del 19 luglio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 6548
Secondo l'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, - in tal senso gia', del resto, interpretato pacificamente nella giurisprudenza ordinaria, e dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 1968 - le agevolazioni fiscali dalla legge stessa previste per la costruzione di ospedali, caserme, scuole ed altri particolari categorie di edifici, si applicano anche ai rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge, purche' non ancora definiti. Resta, escluso, pero', anche per questi ultimi, il diritto alla ripetizione del tributo gia' pagato.
Massima n. 6549
La questione proposta dal Tribunale di Milano, con la ordinanza 12 marzo 1970 (n. 341 reg. ord. 1970) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 19 luglio 1961, n. 659, contenente "agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia", verte sulla esclusione - disposta dalla norma impugnata - del diritto di ripetizione del tributo gia' pagato, nell'ambito di un rapporto non ancora definito al momento dell'entrata in vigore della legge, in paragone al diverso trattamento fatto al contribuente che, non avendo corrisposto il tributo, non e' invece piu' tenuto ad assolverlo. La questione percio', non differisce, quanto ai motivi di illegittimita' da quella sollevata dal Tribunale di Vercelli con la ordinanza 6 ottobre 1965, e gia' decisa con la sentenza n. 45 del 1968, e va percio' dichiarata, come gia' in quella occasione, non fondata, non avendo rilevanza che il Tribunale di Vercelli abbia allora impugnato solo il secondo comma dell'art. 5, mentre la denuncia attuale investe l'articolo nel suo complesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5., commi primo e secondo, della legge 19 luglio 1961, n. 659, contenente "agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia", proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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