Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1973
Corte cost., sent. 23 maggio 1973, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1973
- Data di deposito
- 23 maggio 1973
- Data di decisione
- 16 maggio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, lett.c, legge n. 1081 del 12 ottobre 1964
Parametri
Massime
Massima n. 6671
L'art. 23 della Costituzione e' applicabile a qualsiasi prestazione patrimoniale o personale che sia obbligatoriamente "imposta" in base alla legge; rientrano quindi nella sfera di applicazione di detto articolo i contributi imposti a carico dei consulenti del lavoro in base all'art. 23 lett. c della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sulla istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro.
Massima n. 6672
Il principio posto nell'art. 23 della Costituzione non richiede che nella norma legislativa che conferisce il potere di imposizione debba necessariamente essere specificato il limite massimo della prestazione imponibile, ma esige, invece, che nella stessa siano indicati criteri idonei e sufficienti a delimitare la discrezionalita' dell'Ente impositore in modo che sia preclusa la possibilita' di un arbitrario esercizio del potere attribuitogli.
Massima n. 6673
Non e' fondata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, lett. c, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, che attribuisce al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il potere di determinare, "su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi" dovuti dai consulenti del lavoro, giacche' dal testo del citato articolo, coordinato con altre disposizioni della stessa legge, e' dato inferire che esiste un criterio limite per la determinazione dei contributi e non mancano i controlli sull'operato dell'organo deliberante: il limite valido ed invalicabile della imposizione e' difatti costituito dal fabbisogno finanziario "strettamente necessario a coprire le spese" di funzionamento degli organi consiliari, mentre l'entita' concreta di dette spese e' a sua volta desumibile dai bilanci consuntivi annuali sulla cui regolarita' si esercita sia il controllo interno dei revisori dei conti (artt. 19 e 22) sia la vigilanza esterna del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero di grazia e giustizia (art. 25).
Massima n. 6674
Il procedimento di formazione della deliberazione relativa alla determinazione dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro, dettato dall'art. 23, lett. c, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, assicura la partecipazione ed il controllo e della categoria interessata e degli organi di vigilanza: la deliberazione da parte del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro viene infatti adottata sulla base di specifiche proposte all'uopo formulate dai vari Consigli provinciali, la cui origine elettiva vale a rendere attuale la rappresentanza degli interessi della categoria dei consulenti; la stessa deliberazione deve inoltre essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica, emesso su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, lett. c), della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sulla "istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro", sollevata dal giudice conciliatore di Roma, con ordinanza 20 dicembre 1970, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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