Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1973
Corte cost., sent. 23 maggio 1973, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1973
- Data di deposito
- 23 maggio 1973
- Data di decisione
- 16 maggio 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923
- regio decreto legge n. 2682 del 2 dicembre 1923
- art. 34, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923
- art. 31, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923
- legge n. 473 del 17 aprile 1925
- art. 21, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 6669
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 36, ultimo comma, della Costituzione, gli artt. 26, 31 e 34 delle disposizioni annesse al r.d.l. 10 ottobre 1923, n. 2328 - disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione -, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682. Le norme suindicate e disciplinanti rispettivamente il riposo periodico del personale delle stazioni e degli scali, del personale delle linee e del personale vario, violano, per la loro formulazione vaga e imprecisa, il principio del diritto al riposo settimanale, nel concetto espresso dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione, in quanto consentono di raggruppare in modo irrazionale e arbitrario le giornate di riposo e di concederle anche dopo lunghi periodi di lavoro o addirittura in unico contesto di tempo.
Massima n. 15987
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 delle stesse disposizioni, gia' dichiarato illegittimo, in riferimento all'art. 36, ultimo comma, della Costituzione con sentenza n. 146 del 1971. - S. n. 150/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 26, 31 e 34 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, numero 2682;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle stesse disposizioni, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 146 del 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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