Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1973

Corte cost., sent. 23 maggio 1973, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1973
Data di deposito
23 maggio 1973
Data di decisione
16 maggio 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923
  • regio decreto legge n. 2682 del 2 dicembre 1923
  • art. 34, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923
  • art. 31, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923
  • legge n. 473 del 17 aprile 1925
  • art. 21, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 6669

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 36, ultimo comma, della Costituzione, gli artt. 26, 31 e 34 delle disposizioni annesse al r.d.l. 10 ottobre 1923, n. 2328 - disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione -, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682. Le norme suindicate e disciplinanti rispettivamente il riposo periodico del personale delle stazioni e degli scali, del personale delle linee e del personale vario, violano, per la loro formulazione vaga e imprecisa, il principio del diritto al riposo settimanale, nel concetto espresso dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione, in quanto consentono di raggruppare in modo irrazionale e arbitrario le giornate di riposo e di concederle anche dopo lunghi periodi di lavoro o addirittura in unico contesto di tempo.

Massima n. 15987

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 delle stesse disposizioni, gia' dichiarato illegittimo, in riferimento all'art. 36, ultimo comma, della Costituzione con sentenza n. 146 del 1971. - S. n. 150/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 26, 31 e 34 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, numero 2682;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle stesse disposizioni, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 146 del 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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