Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1973

Corte cost., sent. 9 maggio 1973, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1973
Data di deposito
9 maggio 1973
Data di decisione
4 maggio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:60

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 1147 del 23 dicembre 1966
  • art. 1, legge n. 1147 del 23 dicembre 1966

Parametri

Massime

Massima n. 6656

Non contrastano con il principio d'imparzialita' del giudice (art. 1, secondo comma, Cost.) gli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, che attribuiscono al tribunale avente sede nel Comune o nella Provincia la competenza a decidere le controversie relative alla eleggibilita' a consigliere comunale o provinciale, mentre anche i giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della relativa azione popolare. Invero l'interesse astratto del giudice elettore alla buona amministrazione e la sua titolarita' ad una azione elettorale correttiva non possono di per se' renderlo meno imparziale. In caso opposto si dovrebbe concludere assurdamente che non vi e' giudice capace di rendere vera giustizia quando la controversia rivesta un interesse generale, collettivo, pubblico, politico, di cui il magistrato stesso sia partecipe come uomo e come cittadino. Se, invece, il giudice abbia in qualche modo partecipato all'impugnativa delle delibere consiliari, manifestato opinioni, o se in qualsiasi maniera venga a delinearsi un suo interesse particolare, soccorreranno i principi generali in tema di incompatibilita', astensione e ricusazione, perfettamente applicabili anche ai giudizi in materia elettorale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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