Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1973

Corte cost., sent. 9 maggio 1973, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1973
Data di deposito
9 maggio 1973
Data di decisione
4 maggio 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 110, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 6650

L'art. 45 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 110 del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione, limitatamente alla disposizione espressa con le parole "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dal presente decreto". La normativa contenuta nell'art. 45 (ora art. 110 t.u.), infatti, risultando priva di ogni limite quantitativo alla pignorabilita' dei crediti per indennita' infortuni, viola l'art. 38 della Costituzione, secondo cui le prestazioni previdenziali sono destinate a provvedere ai bisogni alimentari dei lavoratori; e percio' presentano carattere affine a quelle genericamente qualificate come alimentari, le quali, per antica tradizione, sono sottratte alle comuni forme di apprensione da parte di creditori e vi sono assoggettate solo per cause privilegiate ed in misura parziale, specificamente determinata. Cfr.: sent. n. 22 del 1969.

Massima n. 6651

La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 45 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 110 del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), per mancanza di ogni limite quantitativo alla pignorabilita' dei crediti per indennita' infortuni, non impedisce al legislatore di riproporre la stessa norma, introducendovi le moderazioni, nella cui mancata previsione si identifica la ragione della sua incostituzionalita'. Cfr.: sent. n. 22 del 1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione espressa con le parole: "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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