Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1973
Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1973
- Data di deposito
- 30 aprile 1973
- Data di decisione
- 16 aprile 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 16 settembre 1958
Parametri
Massime
Massima n. 6643
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui esclude i membri di diritto del Consiglio superiore della Magistratura dal divieto di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli atti e le deliberazioni delle Commissioni. La norma impugnata contrasta infatti con l'art. 3 della Costituzione, da cui discende, per regola generale, la parita' di tutti i componenti gli organi collegiali, titolari di uguali diritti e doveri. La qualita' del Primo Presidente della Corte di cassazione, considerato dalla Costituzione come titolo per la sua partecipazione "di diritto" al Consiglio superiore della magistratura, non puo' autorizzare una discriminazione tra membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura, e membri di diritto, consentendo a questi ultimi, in deroga ai principi generali vigenti in materia, l'ulteriore potere di far valere una seconda volta la propria opinione, quando il Consiglio riesamini gli scrutini disposti dall'apposita commissione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui esclude i membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura dal divieto di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli atti e le deliberazioni delle Commissioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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