Corte costituzionale
Sentenza n. 5/1973
Corte cost., sent. 1° febbraio 1973, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/1973
- Data di deposito
- 1° febbraio 1973
- Data di decisione
- 25 gennaio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 243, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 243, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
- art. 34, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 63, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 36, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 6545
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 243 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (approvato con il D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) in riferimento all'art. 76 Cost., atteso che la norma predetta non contiene disposizione innovativa della preesistente disciplina penale delle violazioni in materia di imposte dirette. La norma, denunziata per eccesso dalla delegazione legislativa di cui all'art. 63 della legge del 5 gennaio 1956, n. 1, infatti, trova rispondenza sostanziale nell'art. 36 di questa ultima legge, riproducendo, con modificazioni formali irrilevanti sul piano esegetico, la configurazione della fattispecie di aggravamento della pena pecuniaria in riferimento all'ammontare del tributo evaso o di cui si e' tentata l'evasione: e cio' in quanto prescrive, in conformita' appunto del testo dell'art. 36, che, se l'ammontare delle imposte dovute supera le lire seicentomila, la pena pecuniaria non puo' essere applicata in misura inferiore al detto ammontare.
Massima n. 6546
Nel rispetto dell'art. 76 Cost., come in sede di redazione di un testo unico puo' procedersi ad adattamenti formali necessari per la struttura unitaria del testo e, quindi, anche conglobando in unico articolo norme contenute in articoli diversi di preesistenti fonti legislative, cosi', parimenti, costituisce esplicazione legittima della potesta' di coordinamento, attribuita al Governo con legge di delegazione, la fusione di preesistenti norme in un organico contesto legislativo (nella specie nell'art. 243 del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645). - v. S. n. 54/1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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