Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1973

Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1973
Data di deposito
30 aprile 1973
Data di decisione
16 aprile 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6636

L'art. 18 cod. proc. pen., consentendo, al giudice investito di un procedimento la cui definizione dipenda da quello di altro procedimento, di non disporre la riunione dei medesimi, se questa, pur essendo possibile, non si ritenga opportuna, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione. L'ipotesi e' diversa da quella della rimessione dei procedimenti ad un giudice diverso da quello originariamente competente (sent. n. 88 del 1962), trattandosi qui della facolta' di mantenere ferma, per i due procedimenti, la trattazione separata innanzi ai rispettivi giudici, senza alcuna deroga al precetto sulla precostituzione per legge del giudice naturale. La riunione dei procedimenti e' prevista per mera ragione di economia processuale, e anche quando ricorrano casi di connessione non ha carattere assoluto, potendosi procedere alla separazione dei procedimenti anche in sede istruttoria mediante il cosidetto stralcio ex art. 46, secondo comma, c.p.p. (sul quale cfr. sent. n. 139 del 1971). Nel caso, poi, dell'art. 18 c.p.p., non dell'istituto della connessione si tratta, bensi' del diverso istituto della pregiudizialita', che resiste o puo' resistere per imprescindibili ragioni logiche, alla riunione dei procedimenti. Del resto, il dubbio di costituzionalita' in altra occasione sorto - e gia' disatteso dalla Corte: sent. n. 130 del 1963 - atteneva allo spostamento della competenza per la vis actractiva (artt. 45 o 46, primo comma, c.p.p.), e non, come nella specie, alla permanenza dei procedimenti al giudice che le norme piu' generali rendono competente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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