Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1973
Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1973
- Data di deposito
- 30 aprile 1973
- Data di decisione
- 16 aprile 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6636
L'art. 18 cod. proc. pen., consentendo, al giudice investito di un procedimento la cui definizione dipenda da quello di altro procedimento, di non disporre la riunione dei medesimi, se questa, pur essendo possibile, non si ritenga opportuna, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione. L'ipotesi e' diversa da quella della rimessione dei procedimenti ad un giudice diverso da quello originariamente competente (sent. n. 88 del 1962), trattandosi qui della facolta' di mantenere ferma, per i due procedimenti, la trattazione separata innanzi ai rispettivi giudici, senza alcuna deroga al precetto sulla precostituzione per legge del giudice naturale. La riunione dei procedimenti e' prevista per mera ragione di economia processuale, e anche quando ricorrano casi di connessione non ha carattere assoluto, potendosi procedere alla separazione dei procedimenti anche in sede istruttoria mediante il cosidetto stralcio ex art. 46, secondo comma, c.p.p. (sul quale cfr. sent. n. 139 del 1971). Nel caso, poi, dell'art. 18 c.p.p., non dell'istituto della connessione si tratta, bensi' del diverso istituto della pregiudizialita', che resiste o puo' resistere per imprescindibili ragioni logiche, alla riunione dei procedimenti. Del resto, il dubbio di costituzionalita' in altra occasione sorto - e gia' disatteso dalla Corte: sent. n. 130 del 1963 - atteneva allo spostamento della competenza per la vis actractiva (artt. 45 o 46, primo comma, c.p.p.), e non, come nella specie, alla permanenza dei procedimenti al giudice che le norme piu' generali rendono competente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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