Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1973
Corte cost., sent. 12 aprile 1973, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1973
- Data di deposito
- 12 aprile 1973
- Data di decisione
- 5 aprile 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 6628
L'art. 15, secondo comma, del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, contenente nuove disposizioni sulla disciplina dei prezzi, nella parte in cui prescrive l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, anche se il reato, di lieve entita', e' punito solo con la multa, deve essere, per la sua irrazionalita', dichiarato illegittimo, in quanto impone all'autorita' giudiziaria di disporre obbligatoriamente la cattura per un fatto nel quale essa stessa, nella sua preliminare delibazione, ravvisi gli estremi della tenuita', la quale comporta l'irrogazione della sola pena pecuniaria. D'altronde, l'irragionevolezza appare tanto piu' vistosa in quanto: all'obbligatorieta' della cattura non corrisponde quella dell'arresto in flagranza; il reato non e' di natura tale da postulare quella delicatezza di indagini alla quale potrebbe recare nocumento la liberta' dell'imputato; e la misura provvisoria di restrizione della liberta' personale finisce con l'apparire incongrua ed eccessiva, risolvendosi la carcerazione preventiva in un'anticipazione della pena detentiva. Ne' puo' dirsi che la valutazione dell'entita' del fatto e del grado di illecito sia affidata esclusivamente alla fase dibattimentale, dato che la diversa competenza del pretore e, per i casi di particolare gravita', del tribunale presuppone una scelta preventiva. Del resto, con sentenza n. 131 del 1970, si e' avuto occasione di affermare l'esigenza di una rituale contestazione del reato nei suoi aspetti tipicizzanti. La dichiarazione di illegittimita' non ostacola la pretesa operativita' dell'art. 15, primo comma, del citato D.L.C.P.S., che prescrive il rito direttissimo, potendo questo avere ingresso indipendentemente dall'arresto (in flagranza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 (Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi), nella parte in cui prescrive l'emissione obbligatoria del mandato di cattura anche quando, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, dello stesso decreto, il fatto sia contestato come di lieve entità.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze