Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1973

Corte cost., sent. 12 aprile 1973, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1973
Data di deposito
12 aprile 1973
Data di decisione
5 aprile 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947

Parametri

Massime

Massima n. 6628

L'art. 15, secondo comma, del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, contenente nuove disposizioni sulla disciplina dei prezzi, nella parte in cui prescrive l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, anche se il reato, di lieve entita', e' punito solo con la multa, deve essere, per la sua irrazionalita', dichiarato illegittimo, in quanto impone all'autorita' giudiziaria di disporre obbligatoriamente la cattura per un fatto nel quale essa stessa, nella sua preliminare delibazione, ravvisi gli estremi della tenuita', la quale comporta l'irrogazione della sola pena pecuniaria. D'altronde, l'irragionevolezza appare tanto piu' vistosa in quanto: all'obbligatorieta' della cattura non corrisponde quella dell'arresto in flagranza; il reato non e' di natura tale da postulare quella delicatezza di indagini alla quale potrebbe recare nocumento la liberta' dell'imputato; e la misura provvisoria di restrizione della liberta' personale finisce con l'apparire incongrua ed eccessiva, risolvendosi la carcerazione preventiva in un'anticipazione della pena detentiva. Ne' puo' dirsi che la valutazione dell'entita' del fatto e del grado di illecito sia affidata esclusivamente alla fase dibattimentale, dato che la diversa competenza del pretore e, per i casi di particolare gravita', del tribunale presuppone una scelta preventiva. Del resto, con sentenza n. 131 del 1970, si e' avuto occasione di affermare l'esigenza di una rituale contestazione del reato nei suoi aspetti tipicizzanti. La dichiarazione di illegittimita' non ostacola la pretesa operativita' dell'art. 15, primo comma, del citato D.L.C.P.S., che prescrive il rito direttissimo, potendo questo avere ingresso indipendentemente dall'arresto (in flagranza).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 (Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi), nella parte in cui prescrive l'emissione obbligatoria del mandato di cattura anche quando, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, dello stesso decreto, il fatto sia contestato come di lieve entità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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