Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1973
Corte cost., sent. 12 aprile 1973, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1973
- Data di deposito
- 12 aprile 1973
- Data di decisione
- 5 aprile 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1938
Parametri
- art. 109, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 6627
La tutela giurisdizionale di chi abbia contratto una infermita' a causa del servizio militare, non puo' essere assoggettata ad una diversa disciplina processuale a seconda che si controverta in materia di pensioni privilegiate ordinarie ovvero di pensioni di guerra. L'art. 1, comma secondo, del r.d. 13 agosto 1938, n. 1038, contrasta pertanto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 per le pensioni di guerra, non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie, per l'infermo di mente al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi abbia la custodia o, comunque l'assista.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", in quanto non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o, comunque, l'assista.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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