Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1973

Corte cost., sent. 12 aprile 1973, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1973
Data di deposito
12 aprile 1973
Data di decisione
5 aprile 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1938

Parametri

Massime

Massima n. 6627

La tutela giurisdizionale di chi abbia contratto una infermita' a causa del servizio militare, non puo' essere assoggettata ad una diversa disciplina processuale a seconda che si controverta in materia di pensioni privilegiate ordinarie ovvero di pensioni di guerra. L'art. 1, comma secondo, del r.d. 13 agosto 1938, n. 1038, contrasta pertanto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 per le pensioni di guerra, non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie, per l'infermo di mente al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi abbia la custodia o, comunque l'assista.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", in quanto non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o, comunque, l'assista.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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