Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1973

Corte cost., sent. 6 aprile 1973, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1973
Data di deposito
6 aprile 1973
Data di decisione
4 aprile 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 226, comma 4, codice di procedura penale 1930
  • art. 7, legge n. 517 del 18 giugno 1955
  • legge n. 517 del 18 giugno 1955

Parametri

Massime

Massima n. 6604

L'art. 15 della Costituzione non si limita a proclamare l'inviolabilita' della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma primo), ma enuncia anche espressamente che "la loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge": nel precetto costituzionale trovano quindi protezione sia l'interesse inerente alla liberta' e segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalita' definiti inviolabili dall'art. 2 Cost. sia l'interesse connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, che e' bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale. Nel valutare la richiesta di provvedimenti autorizzativi della intercettazione il giudice deve procedere con cautela scrupolosa tendendo al contemperamento dei due interessi costituzionalmente protetti onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessita' di garantire una efficace repressione degli illeciti penali: a tal fine e' indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti positivi risultati per le indagini in corso.

Massima n. 6605

La disposizione contenuta nell'art. 226, ultimo comma, del codice di procedura penale, modificata dal legislatore per armonizzarla col disposto dell'art. 15 della Costituzione, riconosce agli ufficiali di polizia giudiziaria, nella fase degli atti preliminari all'istruttoria, la facolta' di procedere ad intercettazione telefoniche non di propria iniziativa, ma solo a seguito di apposita autorizzazione dell'autorita' giudiziaria che la rilascia con decreto motivato: nel nostro sistema, percio', la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche che l'intercettazione innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice dal momento che e' al magistrato che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione e dalla legge stessa sono desumibili i limiti di siffatto potere.

Massima n. 6606

La facolta' di procedere ad intercettazioni telefoniche da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, a termini dell'art. 226, ultimo comma del c.p.p., si ricollega al dovere di prevenzione e scoperta degli illeciti penali che e' compito istituzionale degli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 219 c.p.p.

Massima n. 6607

Il decreto con cui il giudice autorizza l'intercettazione telefonica deve contenere una adeguata e specifica motivazione a concreta dimostrazione del corretto uso del potere dal giudice esercitato; nel decreto dev'essere indicata la durata delle intercettazioni e una concreta motivata giustificazione occorre anche nel caso si renda necessaria una proroga dell'intercettazione.

Massima n. 6608

Il diritto alla liberta' e segretezza delle comunicazioni garantito dall'art. 15, comma primo, della Costituzione, puo' essere compresso solo nei limiti effettivamente richiesti da concrete, gravi esigenze di giustizia.

Massima n. 6609

Il rispetto dell'art. 15 della Costituzione non trova soddisfazione nel solo obbligo di una puntuale motivazione del decreto autorizzativo dell'intercettazione telefonica da parte dell'autorita' giudiziaria, ma richiede anche: a) garanzie di natura tecnica - in ordine alle quali si auspica un opportuno intervento legislativo - attinenti alla predisposizione dei servizi necessari per le intercettazioni, in modo che l'autorita' giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo volto ad accertare che si proceda solo alle intercettazioni autorizzate e solo nei limiti dell'autorizzazione; b) garanzie di ordine giuridico che attengono al controllo sulla legittimita' del decreto di autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo. Sono garanzie di ordine giuridico: 1) quella relativa alla sindacabilita' del decreto di autorizzazione, la cui eventuale illegittimita' puo' essere rilevata nel corso del giudizio, 2) l'obbligo del segreto sulle risultanze delle intercettazioni, al quale sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria e, nel corso dell'istruttoria, chiunque ne abbia preso conoscenza (artt. 230 e 307 c.p.p.); 3) il principio secondo il quale non puo' essere acquisito e utilizzato nel processo se non il materiale probatorio rilevante per l'imputazione di cui si discute. E' auspicabile che la legge predisponga un compiuto sistema - anche a garanzia di tutte le parti in causa per l'eliminazione del materiale non pertinente al processo; la legge processuale e' tuttavia gia' ispirata e dominata dal suddetto principio la cui applicazione garantisce la segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che non siano rilevanti ai fini del relativo processo, nonche' delle comunicazioni non pertinenti a quel processo che terzi, allo stesso estranei, abbiano fatto attraverso l'apparecchio telefonico sottoposto a controllo ovvero in collegamento con questo.

Massima n. 6610

Il rigoroso rispetto del principio della non acquisizione ed utilizzazione come materiale probatorio delle comunicazioni telefoniche fatte dall'imputato o da terzi estranei che non siano rilevanti per il processo e' essenziale per la puntuale osservanza dei precetti contenuti negli artt. 2 e 15 della Costituzione: violerebbe quindi gravemente entrambe queste norme un sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali e' consentita la limitazione della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo.

Massima n. 6611

La disciplina vigente in tema di intercettazioni telefoniche prevista dall'art. 226, ultimo comma, del c.p.p. non e' in contrasto con l'art. 15 della Costituzione poiche' dal disposto costituzionale (comma secondo) - che espressamente enuncia la possibilita' di limitazioni del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge - e' dato inferire che il principio della liberta' e della segretezza delle comunicazioni enunciato nel primo comma, sarebbe gravemente compromesso se a carico dell'interessato potessero valere, come indizi o come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa, motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

Massima n. 6612

Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale le attivita' compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione non possono essere assunte di per se' a giustificazione e a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attivita' costituzionalmente illegittime abbia subito. L'effettiva vigenza di tale principio non risulta ostacolata e menomata da alcuna norma dell'ordinamento processuale, specificamente in ordine alle intercettazioni telefoniche, che', anzi la vigenza del principio e' confermata e trova espressione nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 304 c.p.p.: una volta ammesso che la facolta' di nomina del difensore prima dell'interrogatorio costituisce esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., coerentemente il legislatore, in puntuale specificazione di un principio gia' immanente nell'ordinamento, ha escluso la "utilizzabilita'" della dichiarazione resa dall'interessato prima di quella nomina.

Massima n. 6613

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 226, ultimo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24 della Costituzione poiche' il richiamo della garanzia del diritto di difesa, in collegamento con la facolta' riconosciuta all'imputato di serbare il silenzio dinanzi all'autorita' giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria interrogante (art. 78 c.p.p. nel testo modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932) non e' affatto pertinente alla ipotesi di indagine preliminare all'istruttoria effettuata con il mezzo delle intercettazioni telefoniche.

Massima n. 6614

La garanzia del diritto a non rispondere all'autorita' inquirente e' una specificazione del diritto di difesa enunciato dall'art. 24 Cost. che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento processuale (legge 5 dicembre 1969, n. 932) unicamente con riferimento alla situazione dell'interrogatorio dell'imputato: e cio' allo scopo di rafforzare la sua liberta' morale, per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorita' e porlo cosi' a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate.

Massima n. 6615

La garanzia del diritto al silenzio, nei termini in cui e' stata realizzata nel nostro codice processuale penale (art. 78 modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932), non ha alcuna ragione e possibilita' di operare per la situazione (del tutto diversa da quella dell'interrogatorio dell'imputato) di indagini svolte, nella fase degli atti preliminari all'istruttoria col mezzo della intercettazione telefonica di comunicazioni di un sospettato o indiziato di reato, giacche' in questa seconda ipotesi, non trovandosi il soggetto a confronto diretto con l'autorita', non venendo da questa sollecitato a rispondere, e non potendo subire pressioni di sorta, manca lo scopo per l'applicazione della garanzia che e' quello di rafforzare la liberta' morale dell'inquisito e di sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 226, ultimo comma, del codice di procedura penale proposta dal tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRTSAFUEEI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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