Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1973
Corte cost., sent. 28 marzo 1973, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1973
- Data di deposito
- 28 marzo 1973
- Data di decisione
- 22 marzo 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- VERZI'
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:31
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6601
Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 C.P.C., secondo cui il difensore puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate, e' che la domanda possa essere proposta soltanto da un difensore munito di procura, il quale ha cioe' i poteri di rappresentanza che, per volonta' della parte, si riflettono sulla stessa. Cio' trova base sul rapporto a carattere fiduciario che si instaura tra il cliente e il suo rappresentante, rapporto che e' dominato dalla esigenza dell'obbedienza reciproca ai canoni di lealta' e probita' ai sensi dell'art. 88 C.P.S., ivi compresa una diligente, comune partecipazione alla conoscenza dell'"iter" processuale. Per i pur ipotizzabili casi di conflitto di interesse in relazione alla domanda di distrazione delle spese, il cpv. dell'art. 93 C.P.C., al fine di controllo e di eventuale rettifica, appresta il rimedio della revoca in contraddittorio, sia pure nelle forme specialissime per la correzione delle sentenze, e comunque il sistema non esclude l'uso, da parte dei clienti, delle ordinarie azioni di restituzione nei confronti del patrono. Tutto cio' basta per riconoscere che il diritto di difesa sostanziale non viene in alcun modo compromesso dalla facolta' come sopra attribuita al difensore dall'art. 93 C.P.C. e la questione sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione va pertanto dichiarata infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal tribunale di Bolzano, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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