Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1973

Corte cost., sent. 28 marzo 1973, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1973
Data di deposito
28 marzo 1973
Data di decisione
22 marzo 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
VERZI'
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 431 del 18 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 6599

L'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, secondo cui e' ammesso il ricovero volontario in ospedale psichiatrico del malato affetto da disturbi neuro-psichici, non contrasta con l'art. 13 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilita' della liberta' personale, e ne permette restrizioni in via definitiva soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria. L'ammissione volontaria del malato, autorizzata dal medico di guardia, senza intervento successivo dell'autorita' giudiziaria, e la trasformazione in volontario di un ricovero originariamente coatto, sono consentite, in assenza degli elementi della pericolosita' per se' o per altri o del pubblico scandalo, quando il malato presenti, sotto il profilo naturalistico, quel minimo discernimento che gli consenta di determinarsi volontariamente e di chiedere d'essere ricoverato. Discende con certezza dall'interpretazione logica e teleologica della norma che come e' libera l'entrata in ospedale psichiatrico, cosi' e' altrettanto libera l'uscita, sicche' l'ammissione volontaria, essendo consentita nei limiti in cui e' accompagnata dalla persistenza di una valida volonta' di rimanere in ospedale, non menoma la liberta' personale del malato, tutelata dall'art. 13 della Costituzione. La sopravvenienza, durante il ricovero volontario, di quegli elementi la cui sussistenza impone il ricovero coattivo ai sensi della legge 14 febbraio 1904 n. 36, esige la trasformazione del ricovero in coattivo, mentre la trasformazione di quest'ultimo in volontario puo' avvenire soltanto quando, venuti meno i presupposti della pericolosita' o del pubblico scandalo, il malato possegga quel minimo di discernimento che gli consenta di manifestare il desiderio di rimanere ricoverato volontariamente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante "Provvidenze per l'assistenza psichiatrica", sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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