Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1973

Corte cost., sent. 1° marzo 1973, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1973
Data di deposito
1° marzo 1973
Data di decisione
14 febbraio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:26

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6595

E' costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 189, primo comma, n. 5 e ultimo comma del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 8, del codice civile, nel rendere privilegiato il credito relativo a somme dovute a titolo di risarcimento del danno dipendente da reato quando vi sia stata esecuzione del sequestro conservativo penale. Il sequestro conservativo civile e il sequestro conservativo penale, pur presentando elementi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari, tali da rendere giustificabile una disciplina giuridica differenziata negli effetti. Un aspetto distintivo particolare del sequestro conservativo penale e' dato dalla circostanza che il credito ad esso relativo discende dal fatto reato e che la presa di cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che si impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. La differente disciplina giuridica delle due forme di sequestro operata dal legislatore, rientra nell'ambito della sua discrezionalita', ne' le finalita' perseguite possono essere ritenute in contrasto col principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, trattandosi di finalita' apprezzabili e ragionevoli. Divergenze e difficolta' pratiche riscontrabili nella norma in sede applicativa non hanno rilevanza, ai fini del giudizio di legittimita', a meno che tali divergenze non siano riferibili ad aspetti della norma stessa incompatibili con l'ordinamento costituzionale. Non contrasta con il principio di eguaglianza il privilegio che accompagna il sequestro conservativo penale in sede di procedura fallimentare, sempreche' il credito preceda la dichiarazione di fallimento, in quanto questa coglie e fissa le legittime ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento della sentenza che lo dichiara.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'ordinanza in epigrafe, dell'art. 189, primo comma, n. 5, e ultimo comma, del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 7 (n. 8, per art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153), del codice civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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