Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1973

Corte cost., sent. 27 febbraio 1973, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1973
Data di deposito
27 febbraio 1973
Data di decisione
14 febbraio 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 509, codice di procedura penale 1930
  • art. 509, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 509, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6576

L'art. 509 c.p.p., nel prescrivere che la dichiarazione di opposizione a decreto penale debba contenere la richiesta di dibattimento, esclude la sanzione della inammissibilita' per l'omissione di tale formale richiesta, risultando la sanzione stessa testualmente riservata al caso della mancata specificazione dei motivi. D'altra parte la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l'enunciazione della richiesta debba considerarsi implicita e sottintesa nel fatto di per se' dimostrativo della manifestazione di opporsi al decreto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta sollevata in relazione all'art. 24 Cost., nel presupposto che l'imposizione della richiesta in esame sia accompagnata dalla sanzione della inammissibilita' dell'opposizione in caso di inosservanza.

Massima n. 6577

Il requisito della indicazione dei motivi previsto dall'art. 509 c.p.p. per l'opposizione a decreto penale di condanna tende soltanto a conferire, ad ogni futuro ed eventuale effetto valutativo di comportamento, veste di attendibilita' all'atto con cui si richiede il passaggio dalla fase senza contraddittorio a quella in contraddittorio, e non incide sugli sviluppi successivi dell'opposizione la quale consente, nel pieno esercizio del diritto di difesa, una cognizione "ex novo" del fatto reato, con autonomia di effetti, anche peggiorativi. La limitata finalita' dell'onere processuale in discorso e la sua circoscritta portata, poste a paragone della gravita' e drasticita' delle conseguenze impeditive comminate con la previsione della inammissibilita' dell'opposizione per il caso di mancata indicazione dei motivi, denotano la sproporzione fra obbligo e sanzione e l'incongruita' che l'esercizio dell'essenziale diritto di difesa debba esserne cosi' precluso. Trattasi pertanto di modalita' dell'esercizio del diritto suddetto che, lungi dall'adattarsi alle caratteristiche del procedimento, ne prescinde, e rende cosi' incompatibile con l'art. 24 Cost. la sanzione di inammissibilita' in esame. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 509 c.p.p., della parte riguardante l'inciso "a pena di inammissibilita'", per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Massima n. 6578

La possibilita' di variazione e di adattamento delle modalita' di esercizio del diritto di difesa a seconda delle speciali caratteristiche strumentali dei singoli procedimenti, e' stata riconosciuta valida dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 55 del 1971): ma cio', tuttavia, nell'ambito delle caratteristiche stesse, con modalita' che a queste si adattino e non ne prescindano, come accade, invece, nella situazione in esame.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che alla mancata indicazione dei motivi consegue l'inammissibilità dell'opposizione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla richiesta di dibattimento, questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Varallo Sesia in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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