Corte costituzionale
Sentenza n. 168/1973
Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/1973
- Data di deposito
- 28 novembre 1973
- Data di decisione
- 22 novembre 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:168
Norme oggetto del giudizio
- reg. all.a, art.46 u.c, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 6906
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 46, ultimo comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'"indennizzo" in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove. La norma denunziata, negando al ferrotranviere sospeso in via preventiva e prosciolto in sede penale con formula dubitativa il diritto a percepire gli emolumenti non riscossi per la durata della sospensione, a prescindere da ogni ulteriore esame in sede disciplinare dei fatti addebitatigli, ed anche quando il procedimento disciplinare si sia concluso con il suo proscioglimento, crea, infatti, irrazionalmente una disparita' di trattamento tra gli agenti suddetti e i pubblici impiegati - tra i quali deve annoverarsi anche il personale delle Ferrovie dello Stato - sospesi cautelarmente e prosciolti in sede di procedimento penale delle imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove.
Massima n. 6907
Il rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, se pure inquadrato nell'ambito del diritto privato, appare giustificatamente differenziato da quello degli altri lavoratori, attese le esigenze di pubblico interesse soddisfatte dai servizi di trasporto in concessione, e presenta taluni profili pubblicistici informati a criteri posti a base dell'ordinamento del pubblico impiego. In particolare e' ricondotta al sistema del pubblico impiego l'intera materia disciplinare, cui e' correlata la struttura dell'istituto della sospensione preventiva o cautelare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'"indennizzo" in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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