Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1973

Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
168/1973
Data di deposito
28 novembre 1973
Data di decisione
22 novembre 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:168

Norme oggetto del giudizio

  • reg. all.a, art.46 u.c, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 6906

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 46, ultimo comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'"indennizzo" in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove. La norma denunziata, negando al ferrotranviere sospeso in via preventiva e prosciolto in sede penale con formula dubitativa il diritto a percepire gli emolumenti non riscossi per la durata della sospensione, a prescindere da ogni ulteriore esame in sede disciplinare dei fatti addebitatigli, ed anche quando il procedimento disciplinare si sia concluso con il suo proscioglimento, crea, infatti, irrazionalmente una disparita' di trattamento tra gli agenti suddetti e i pubblici impiegati - tra i quali deve annoverarsi anche il personale delle Ferrovie dello Stato - sospesi cautelarmente e prosciolti in sede di procedimento penale delle imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove.

Massima n. 6907

Il rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, se pure inquadrato nell'ambito del diritto privato, appare giustificatamente differenziato da quello degli altri lavoratori, attese le esigenze di pubblico interesse soddisfatte dai servizi di trasporto in concessione, e presenta taluni profili pubblicistici informati a criteri posti a base dell'ordinamento del pubblico impiego. In particolare e' ricondotta al sistema del pubblico impiego l'intera materia disciplinare, cui e' correlata la struttura dell'istituto della sospensione preventiva o cautelare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'"indennizzo" in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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