Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1973
Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1973
- Data di deposito
- 28 novembre 1973
- Data di decisione
- 22 novembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 116, regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933
- regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 76, Costituzione
- legge n. 2814 del 30 dicembre 1923
- legge n. 2260 del 24 dicembre 1925
- legge n. 2260 del 21 dicembre 1925
Massime
Massima n. 6897
Il r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 ed il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, benche' promanati da organi che non erano nell'ordinamento precostituzionale, e non sono nell'ordinamento in vigore istituzionalmente investiti di potesta' legislativa ordinaria, sono fonti equiparate a leggi formali ordinarie, perche' ed in quanto fondantisi sopra delegazioni del potere legislativo.
Massima n. 6898
Se e' vero che rispetto a deleghe legislative esauritesi in epoca anteriore, non e' retroattivamente applicabile l'art. 76 della sopravvenuta Costituzione, non puo' tuttavia essere precluso alla Corte costituzionale di accertare se il Governo si sia mantenuto entro i limiti della delegazione conferitagli, poiche', ove non fosse, gli atti da esso adottati non avrebbero potuto, e non potrebbero, avere validamente forza di legge formale.
Massima n. 6899
La eventuale omessa audizione del parere della Commissione parlamentare, pur se obbligatoriamente, ma non in modo vincolante, prescritto dalle leggi di delega, non varrebbe ad escludere il rapporto di continenza della normativa dettata dal Governo rispetto all'ambito della materia in ordine alla quale la delega gli era stata concessa.
Massima n. 6900
Per le deleghe anteriori alla vigente Costituzione, dovendosi prescindere dalle piu' rigorose condizioni oggi stabilite dall'art. 76, il solo tratto essenziale e logicamente caratterizzante della equiparabilita', in virtu' di delega, di un atto non promanante dagli organi del potere legislativo alla legge formale, sta nel rispetto dei limiti di materia - ed eventualmente ove prefissati, di tempo - della delega medesima, e non anche nell'osservanza di tutte le modalita' di esercizio del potere delegato che, di volta in volta, gli organi deleganti abbiano ritenuto di ulteriormente stabilire.
Massima n. 6901
Non sono fondate, in riferimento ai principi costituzionali generalmente accolti anche nell'ordinamento anteriore alla Costituzione repubblicana ed all'art. 76 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, recante "disposizione sull'assegno bancario e sull'assegno circolare" e dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, recante "Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare", e dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", sollevate, in riferimento ai principi costituzionali generalmente accolti anche nell'ordinamento anteriore alla Costituzione repubblicana in materia di delegazioni legislative ed all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Napoli, dal pretore di Tricase, dal pretore di Terralba e dal pretore di Castelbaronia con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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