Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1973

Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/1973
Data di deposito
28 novembre 1973
Data di decisione
22 novembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 116, regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933
  • regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • legge n. 2814 del 30 dicembre 1923
  • legge n. 2260 del 24 dicembre 1925
  • legge n. 2260 del 21 dicembre 1925

Massime

Massima n. 6897

Il r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 ed il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, benche' promanati da organi che non erano nell'ordinamento precostituzionale, e non sono nell'ordinamento in vigore istituzionalmente investiti di potesta' legislativa ordinaria, sono fonti equiparate a leggi formali ordinarie, perche' ed in quanto fondantisi sopra delegazioni del potere legislativo.

Massima n. 6898

Se e' vero che rispetto a deleghe legislative esauritesi in epoca anteriore, non e' retroattivamente applicabile l'art. 76 della sopravvenuta Costituzione, non puo' tuttavia essere precluso alla Corte costituzionale di accertare se il Governo si sia mantenuto entro i limiti della delegazione conferitagli, poiche', ove non fosse, gli atti da esso adottati non avrebbero potuto, e non potrebbero, avere validamente forza di legge formale.

Massima n. 6899

La eventuale omessa audizione del parere della Commissione parlamentare, pur se obbligatoriamente, ma non in modo vincolante, prescritto dalle leggi di delega, non varrebbe ad escludere il rapporto di continenza della normativa dettata dal Governo rispetto all'ambito della materia in ordine alla quale la delega gli era stata concessa.

Massima n. 6900

Per le deleghe anteriori alla vigente Costituzione, dovendosi prescindere dalle piu' rigorose condizioni oggi stabilite dall'art. 76, il solo tratto essenziale e logicamente caratterizzante della equiparabilita', in virtu' di delega, di un atto non promanante dagli organi del potere legislativo alla legge formale, sta nel rispetto dei limiti di materia - ed eventualmente ove prefissati, di tempo - della delega medesima, e non anche nell'osservanza di tutte le modalita' di esercizio del potere delegato che, di volta in volta, gli organi deleganti abbiano ritenuto di ulteriormente stabilire.

Massima n. 6901

Non sono fondate, in riferimento ai principi costituzionali generalmente accolti anche nell'ordinamento anteriore alla Costituzione repubblicana ed all'art. 76 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, recante "disposizione sull'assegno bancario e sull'assegno circolare" e dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, recante "Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare", e dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", sollevate, in riferimento ai principi costituzionali generalmente accolti anche nell'ordinamento anteriore alla Costituzione repubblicana in materia di delegazioni legislative ed all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Napoli, dal pretore di Tricase, dal pretore di Terralba e dal pretore di Castelbaronia con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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