Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1973
Corte cost., sent. 21 novembre 1973, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1973
- Data di deposito
- 21 novembre 1973
- Data di decisione
- 9 novembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 62, comma 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 62, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 6894
L'art. 62, primo, terzo e quarto comma, del t.u. di p.s. nel punire con sanzione piu' grave chi, contravvenendo all'obbligo di iscriversi nell'apposito registro dell'autorita' di pubblica sicurezza, presti la sua opera come portiere, rispetto alla sanzione posta a carico di chi adibisca a portiere persona non iscritta nel suddetto registro, non viola l'art. 3 Cost. Destinatario della norma che impone l'iscrizione e' colui che intenda esplicare mansioni di portiere, i cui compiti funzionali sono stati indicati, fra l'altro, nella sent. n. 7 del 1966. Le ottemperanze dell'aspirante, per la cui iscrizione si richiedono particolari requisiti, sono poste anche nell'interesse del proprietario (o amministratore dello stabile) il cui comportamento, penalmente sanzionato, consiste, di solito, in una mera omissione di informativa per negligenza, che puo' risolversi in un pregiudizio per lui. V'e', pertanto, una difformita' nelle due ipotesi di illecito, che il legislatore, nella sua discrezionalita', ha ritenuto di punire con sanzioni diverse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, primo, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata dal pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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