Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1973

Corte cost., sent. 21 novembre 1973, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1973
Data di deposito
21 novembre 1973
Data di decisione
9 novembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 62, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 62, comma 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 62, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 6894

L'art. 62, primo, terzo e quarto comma, del t.u. di p.s. nel punire con sanzione piu' grave chi, contravvenendo all'obbligo di iscriversi nell'apposito registro dell'autorita' di pubblica sicurezza, presti la sua opera come portiere, rispetto alla sanzione posta a carico di chi adibisca a portiere persona non iscritta nel suddetto registro, non viola l'art. 3 Cost. Destinatario della norma che impone l'iscrizione e' colui che intenda esplicare mansioni di portiere, i cui compiti funzionali sono stati indicati, fra l'altro, nella sent. n. 7 del 1966. Le ottemperanze dell'aspirante, per la cui iscrizione si richiedono particolari requisiti, sono poste anche nell'interesse del proprietario (o amministratore dello stabile) il cui comportamento, penalmente sanzionato, consiste, di solito, in una mera omissione di informativa per negligenza, che puo' risolversi in un pregiudizio per lui. V'e', pertanto, una difformita' nelle due ipotesi di illecito, che il legislatore, nella sua discrezionalita', ha ritenuto di punire con sanzioni diverse.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, primo, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata dal pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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