Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1973
Corte cost., sent. 21 novembre 1973, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1973
- Data di deposito
- 21 novembre 1973
- Data di decisione
- 9 novembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 3706 del 4 marzo 1977
- art. 33, regio decreto n. 1604 del 8 ottobre 1931
- art. 26, regio decreto n. 1604 del 8 ottobre 1931
- art. 27, regio decreto n. 1604 del 8 ottobre 1931
Parametri
Massime
Massima n. 6886
L'esistenza di diritti esclusivi di pesca non comporta alcuna disparita' di trattamento nei confronti della generalita' dei cittadini, in rapporto al jus prohibendi e al correlativo divieto di esercizio della pesca entro limitate zone dei pubblici corsi o specchi d'acqua dolce, trattandosi di divieto che sussiste in egual misura tanto nel caso di riconoscimenti di antichi diritti, quanto in quello di concessione amministrativa, la cui piena legittimita' non e' contestata da alcuno. Occorre altresi' non dimenticare che oltre ai diritti esclusivi vi sono anche, su certe acque, diritti d'uso civico di pesca, riservati ai soli abitanti di un comune o di una frazione, con analogo regime di esclusione di tutti gli altri soggetti, privati o pubblici. E', inoltre, inesatto asserire che i titolari dei diritti esclusivi di pesca in base a riconoscimento abbiano facolta' di esercizio indiscriminato, senza obblighi in sanzioni, ove si tengano presenti le disposizioni in materia del r.d.l. 27 febbraio 1936 sul "Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne".
Massima n. 6887
Pur costituendo tuttora la pesca non soltanto un esercizio di diporto o svago per dilettanti, ma anche l'attivita' professionale dei pescatori di mestiere, non si puo' tuttavia solo per questo ritenere che l'esistenza di diritti esclusivi, limitati a zone circoscritte dei corsi o bacini d'acqua pubblica, possa costituire, di massima, effettivo limite od ostacolo all'esercizio della pesca da parte dei terzi, anche pescatori di mestiere, i quali hanno ogni possibilita' di svolgere liberamente la loro attivita' sulla generalita' delle acque pubbliche aperte all'uso comune o civico della pesca. Qualora, in determinate circostanze, la presenza di diritti esclusivi dovesse praticamente impedire ai pescatori di mestiere lo svolgimento della loro attivita', potrebbe prospettarsi l'esigenza di provvedimenti, legislativi o amministrativi, di abolizione o di espropriazione, in vista dell'interesse generale di questa categoria professionale, ma non e' certamente ravvisabile nella disciplina dei diritti esclusivi di pesca una violazione del principio del diritto al lavoro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (legge sulla pesca), e degli artt. 26, 27 e 33 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla pesca), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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