Corte costituzionale
Sentenza n. 155/1973
Corte cost., sent. 21 novembre 1973, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/1973
- Data di deposito
- 21 novembre 1973
- Data di decisione
- 9 novembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 773 del 15 dicembre 1972
- art. 8, comma 1, legge n. 932 del 5 dicembre 1969
- art. 304, codice di procedura penale 1930
- art. 160, codice penale
- art. 8, comma 2, legge n. 932 del 5 dicembre 1969
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 6883
La rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge penale piu' favorevole di quella che, in caso di illegittimita' della prima, sarebbe applicata nel giudizio a quo, non puo' essere esclusa dal richiamo ai principi relativi all'applicazione della legge piu' favorevole in caso di successive leggi penali (art. 2, terzo comma, c.p.). I principi suddetti, infatti, attengono ai limiti che, nei singoli casi, incontra la cosidetta retroattivita' delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale. Ma i problemi che possono sorgere in quest'ordine di idee sono problemi di interpretazione e devono essere risolti dai giudici comuni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. - S. n. 49/107-.
Massima n. 6884
L'art. 160 c.p. (in relazione anche alle modifiche apportate all'art. 304 c.p.p. dall'art. 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932), nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, non viola l'art. 3 Cost. Come risulta dai lavori preparatori, il vigente codice penale ha voluto riservare agli "atti veramente fondamentali" del procedimento l'idoneita' ad interrompere il corso della prescrizione. L'avviso di procedimento (l'attuale comunicazione giudiziaria: art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773), destinato non solo all'indiziato di reato, ma a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, puo' precedere il promuovimento dell'azione penale e puo' essere seguito dal c.d. decreto di archiviazione. Dal che si deduce che la sua emissione non esprime necessariamente il convincimento del magistrato che si debba procedere. Del resto, con sent. n.97 del 1972, si e' osservato che, prima della legge n. 932 del 1969, non era stata mai denunciata la mancata previsione, nel nostro sistema processuale, dell'avviso di procedimento. Stante, dunque, la natura diversa degli atti, per legge, interruttivi della prescrizione e l'avviso di procedimento, che soddisfa un'esigenza defensionale, la differenza di trattamento non appare ingiustificata e, comunque, non integra una violazione dell'art. 3 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 304 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata dal pretore di Torino, con ordinanza 10 novembre 1971, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso - in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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