Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1973

Corte cost., sent. 21 novembre 1973, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
154/1973
Data di deposito
21 novembre 1973
Data di decisione
9 novembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:154

Norme oggetto del giudizio

  • art. 392, codice di procedura penale 1930
  • art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
  • art. 463, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 462, n.3, codice di procedura penale 1930
  • art. 348, ultimo co., codice di procedura penale 1930
  • art. 465, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6880

La ripetibilita' in dibattimento delle prove testimoniali assunte in istruttoria riguarda la normalita' e generalita' dei casi nei quali la presenza in dibattimento dei testi citati sia, come di regola, ordinariamente prevedibile e prevista, e risulta quindi di per se' motivo condizionante la legittimita' della norma di cui all'art. 304 bis, c.p.p., che esclude la difesa dell'imputato dall'assistenza alle prove testimoniali assunte in istruttoria, mentre l'ipotesi di irripetibilita', verificatasi successivamente per ostacoli obiettivi ed eccezionali postumi, e' stata considerata separatamente dalla legge ed assistita da mezzi sussidiari di indagine. Resta pertanto ferma la validita' del principio e del sistema, e va pertanto ribadita l'esclusione del contrasto dell'art. 304 bis c.p.p., con l'art. 24 della Costituzione.

Massima n. 6881

Il ricorso alla lettura in dibattimento dei verbali delle deposizioni testimoniali e nei confronti effettuati in istruttoria, anche senza il consenso delle parti interessate, nei casi previsti dagli artt. 462, n. 3 e 463, primo comma, c.p.p., appartiene all'esercizio dei poteri che rientra nel quadro finalistico del procedimento penale, attraverso la libera valutazione di tutte le emergenze di causa, intesa questa liberta' non come arbitrio, ma come motivato convincimento sulla attendibilita' dei risultati e sulla formazione del mezzo istruttorio, tenuto conto delle deduzioni delle parti, alle quali non e' negato in dibattimento l'esercizio delle difesa. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme suddette sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Massima n. 6882

E' razionale che il soggetto che abbia reso a suo tempo interrogatorio in qualita' di coimputato, non possa essere successivamente chiamato a riferire come testimone sugli stessi fatti perche' il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilita', finirebbe col togliere attendibilita' alla sua deposizione. La semplice lettura del verbale di interrogatorio del coimputato rientra invece nell'esigenza di esteriorizzare gli elementi di esame acquisiti, onde possano essere vagliati criticamente e dal giudice utilizzati nella misura che egli reputera', come mezzi di valutazione complementare. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 348, ultimo comma, e 465 c.p.p. - che, rispettivamente, vietano nei casi ivi indicati la testimonianza di imputati nello stesso reato e di reato connesso, e consentono invece la lettura in dibattimento dei relativi interrogatori - sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis cod. proc. pen. e del correlativo art. 392 dello stesso codice: questione sollevata con le ordinanze 16 maggio e 13 novembre 1972 del tribunale di Roma, in riferimento all'art. 24 Cost.;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 462, n. 3, cod. proc. pen., sollevata con le cennate ordinanze del tribunale di Roma e con l'ordinanza 19 giugno 1972 del tribunale di San Remo, in riferimento all'art. 24 Cost.;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con la citata ordinanza del tribunale di San Remo, dell'art. 463, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24 Cost.;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, ultimo comma, cod. proc. pen., sollevata dal tribunale di Venezia con ordinanza 28 settembre 1971, in riferimento all'art. 24 Cost.;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 465, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata con la predetta ordinanza del tribunale di Venezia e con ordinanza 27 giugno 1972 del tribunale di Torino, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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