Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1973

Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1973
Data di deposito
18 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:150

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
  • art. 4, comma 6, legge n. 833 del 26 novembre 1969
  • art. 56, ultimo co., decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
  • art. 37, legge n. 253 del 23 maggio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 6875

La disciplina contenuta nell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, cosi' come sostituito con modifiche dall'art. 4, comma sesto della legge 26 novembre 1969, n. 833, in vigore -quest'ultima norma- in forza dell'art. 56, ultimo comma, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo cui ai conduttori morosi che provvedono al pagamento delle pigioni scadute nel termine appositamente fissato dal giudice nel corso del giudizio per convalida di sfratto e' concesso il beneficio di sanare la mora, mentre tale beneficio non e' accordato ai conduttori morosi che abbiano effettuato il pagamento in epoca anteriore alla pronuncia di merito, non determina alcuna ingiustificata disparita' di trattamento che importi violazione dell'art. 3 della Costituzione. Le situazioni poste a raffronto -quella del conduttore che paga anteriormente alla prima udienza e quella del conduttore che non paga le pigioni dovute e richiede prima della trattazione della causa la concessione del termine per il pagamento di quelle pigioni- sono ben differenti: il pagamento, infatti, nelle due ipotesi considerate, avviene in momenti diversi rispetto all'iter del processo e, in relazione a cio', risultano condizionati i poteri del giudice che, nel primo caso non hanno modo di esplicarsi. Dalla rilevata diversita' di situazioni deriva la non irragionevolezza della diversita' di disciplina giuridica. Non e', pertanto, fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legitttimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui la norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), sostituito con modifiche dall'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), nella parte in cui la norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Viareggio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, H 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHBLB TRIMARCHI - VBZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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