Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1973

Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/1973
Data di deposito
18 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970

Parametri

  • art. 42, Costituzione
  • art. 18, legge n. 241 del 21 ottobre 1950
  • art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950

Massime

Massima n. 6865

L'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, secondo cui ai fini della determinazione dei canoni relativi alle enfiteusi rustiche costituite dopo il 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica ed alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto, mantenendosi espressamente fermo, attraverso il richiamo all'art. 1 della legge 607 del 1966, il riferimento agli estimi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 676, e' in contrasto con l'art. 42 Cost. Invero, pur dovendosi al riguardo ammettere l'utilizzabilita' in astratto dei dati catastali occorre tuttavia che il riferimento sia mantenuto nei limiti di una ragionevole approssimazione, e sia cosi' osservata in concreto la corrispondenza con la effettiva realta' economica. La norma impugnata, al contrario non garantisce la congruita' del capitale d'affranco in quanto si riporta, calcolandolo in misura pari a quindici volte, ad un canone determinato con riferimento ad un lontano tempo anteatto ed inaccettabile per la sua distanza dai valori reali. Inoltre, poiche' il trattamento dei rapporti enfiteutici risulta inserito con particolari norme nel quadro generale dei provvedimenti diretti ad attuare, mediante la riforma fondiaria, lo sviluppo della proprieta' contadina, e con le leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e la legge reg. sic. 27 dicembre 1950, n.104, e' stato disposto il modo di determinazione delle indennita' di esproprio mediante commisurazione ai valori definitivamente accertati per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, la Corte ritiene che i capitali di affranco previsti dalla norma impugnata non possono essere inferiori ai valori che agli stessi terreni sarebbero stati attribuiti nel caso di espropriazione attuata in applicazione delle dette leggi di riforma agraria. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, legge n. 1138 del 1970, limitatamente alla parte in cui tale norma prevede il calcolo del capitale di affranco e la determinazione autoritativa dei canoni in difformita' dai criteri stabiliti dall'art. 7 della legge n. 230 del 1950 e 18 della legge n. 841 dello stesso anno, salva la facolta' del legislatore di dettare una diversa disciplina purche' al concedente sia garantito un capitale di affranco e conformemente un canone non inferiore a quello che risulta dalle mensionate disposizioni. - S. nn. 37/1969 e 155/1972; 61/1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - nuove norme in materia di enfiteusi -, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE- - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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