Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1973

Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1973
Data di deposito
16 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, regio decreto n. 2276 del 15 dicembre 1936
  • art. 18, regio decreto legge n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 1, regio decreto legge n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 199, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 6833

In virtu' della norma transitoria dell'art. 199, comma secondo, t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'inclusione dei commessi viaggiatori e piazzisti, che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di veicoli a motore da essi personalmente condotti, tra le persone cui si estende la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, inclusione prevista dall'art. 4 dello stesso testo unico, e in precedenza dagli artt. 1 e 18 r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, in relaz. all'art. 2 r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276, ha effetto dal 1 gennaio 1966. La sospensione di tutela assicurativa, in tal modo disposta, crea una non giustificata disparita' di trattamento fra i suddetti commessi viaggiatori e piazzisti e tutti gli altri lavoratori dipendenti, eppertanto l'indicato art. 199, in parte qua, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione. (Nello stesso senso, sulla medesima norma, riguardo agli agenti delle imposte di consumo: sent. n. 152 del 1969).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 10 gennaio 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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