Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1973
Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1973
- Data di deposito
- 16 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, regio decreto n. 2276 del 15 dicembre 1936
- art. 18, regio decreto legge n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 1, regio decreto legge n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 199, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 6833
In virtu' della norma transitoria dell'art. 199, comma secondo, t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'inclusione dei commessi viaggiatori e piazzisti, che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di veicoli a motore da essi personalmente condotti, tra le persone cui si estende la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, inclusione prevista dall'art. 4 dello stesso testo unico, e in precedenza dagli artt. 1 e 18 r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, in relaz. all'art. 2 r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276, ha effetto dal 1 gennaio 1966. La sospensione di tutela assicurativa, in tal modo disposta, crea una non giustificata disparita' di trattamento fra i suddetti commessi viaggiatori e piazzisti e tutti gli altri lavoratori dipendenti, eppertanto l'indicato art. 199, in parte qua, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione. (Nello stesso senso, sulla medesima norma, riguardo agli agenti delle imposte di consumo: sent. n. 152 del 1969).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 10 gennaio 1966.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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