Corte costituzionale
Sentenza n. 122/1973
Corte cost., sent. 10 luglio 1973, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 122/1973
- Data di deposito
- 10 luglio 1973
- Data di decisione
- 27 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- art. 10, legge n. 799 del 2 agosto 1967
Parametri
Massime
Massima n. 6805
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 che, per tutte le fattispecie criminose considerate, nonostante la loro diversita', prevede il medesimo trattamento sanzionatorio. Infatti, come e' costante insegnamento della Corte, in materia penale, il legislatore gode di un ampio potere che e' chiamato ad esercitare in base agli indirizzi di politica giuridico-sociale che ritenga opportuni e, nell'ambito di cotesta discrezionalita', possono essere legittimamente indicati i fatti reati e le sanzioni in caso di trasgressione dei precetti principali, sempre che la disciplina normativa che ne emerge non si appalesi chiaramente irrazionale.
Massima n. 6806
Qualora nell'ordinanza del giudice a quo vengano sollevate questioni piu' ampie rispetto a quella rilevante nel giudizio, spetta alla Corte il potere di limitare il suo esame alle questioni rilevanti, interpretando l'ordinanza in senso utile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Treviglio con le due ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze