Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1973

Corte cost., sent. 10 luglio 1973, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/1973
Data di deposito
10 luglio 1973
Data di decisione
27 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
  • art. 10, legge n. 799 del 2 agosto 1967

Parametri

Massime

Massima n. 6805

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 che, per tutte le fattispecie criminose considerate, nonostante la loro diversita', prevede il medesimo trattamento sanzionatorio. Infatti, come e' costante insegnamento della Corte, in materia penale, il legislatore gode di un ampio potere che e' chiamato ad esercitare in base agli indirizzi di politica giuridico-sociale che ritenga opportuni e, nell'ambito di cotesta discrezionalita', possono essere legittimamente indicati i fatti reati e le sanzioni in caso di trasgressione dei precetti principali, sempre che la disciplina normativa che ne emerge non si appalesi chiaramente irrazionale.

Massima n. 6806

Qualora nell'ordinanza del giudice a quo vengano sollevate questioni piu' ampie rispetto a quella rilevante nel giudizio, spetta alla Corte il potere di limitare il suo esame alle questioni rilevanti, interpretando l'ordinanza in senso utile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Treviglio con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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