Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1973
Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1973
- Data di deposito
- 5 luglio 1973
- Data di decisione
- 26 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, comma 3, codice penale
- art. 8, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 81, comma 2, codice penale
- art. 23, legge n. 25 del 19 gennaio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 6767
Non sono fondate , in riferimento all'art. 3 Cost., e in relazione all'art. 81, secondo e terzo comma, c.p., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - che statuisce a carico dei datori di lavoro, la pena dell'ammenda da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni lavoratore cui non siano stati corrisposti i minimi inderogabili di trattamento economico - e dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - che statuisce a carico dei datori di lavoro la pena dell'ammenda da L. 2.000 a L. 10.000 per ogni apprendista assunto senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Le norme suddette non consentono di applicare il disposto dell'art. 81, secondo e terzo comma, c.p. nell'ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro, posta in essere rispetto a una pluralita' di dipendenti, rientri in un disegno criminoso unitario. Cio', pero', non viola il principio di equaglianza, perche' il legislatore, nel suo apprezzamento, e' libero di scegliere un sistema dissociato dall'istituto della continuazione, che renda piu' rigorosa la tutela e meglio raggiunga lo scopo che egli si prefigge. Ne' e' irrazionale che all'importanza e alla specialita' degli interessi individuali e sociali protetti corrisponda l'adozione di un meccanismo sanzionatorio che la stessa struttura delle norme svincola dalle regole comuni. Irrazionale sarebbe, invece, che l'autore di una violazione di cosi' notevole rilievo potesse beneficiare del particolare "favor rei", cui e' ispirato l'istituto della continuazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di San Giovanni Rotondo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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