Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1973

Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1973
Data di deposito
5 luglio 1973
Data di decisione
26 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:107

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6767

Non sono fondate , in riferimento all'art. 3 Cost., e in relazione all'art. 81, secondo e terzo comma, c.p., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - che statuisce a carico dei datori di lavoro, la pena dell'ammenda da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni lavoratore cui non siano stati corrisposti i minimi inderogabili di trattamento economico - e dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - che statuisce a carico dei datori di lavoro la pena dell'ammenda da L. 2.000 a L. 10.000 per ogni apprendista assunto senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Le norme suddette non consentono di applicare il disposto dell'art. 81, secondo e terzo comma, c.p. nell'ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro, posta in essere rispetto a una pluralita' di dipendenti, rientri in un disegno criminoso unitario. Cio', pero', non viola il principio di equaglianza, perche' il legislatore, nel suo apprezzamento, e' libero di scegliere un sistema dissociato dall'istituto della continuazione, che renda piu' rigorosa la tutela e meglio raggiunga lo scopo che egli si prefigge. Ne' e' irrazionale che all'importanza e alla specialita' degli interessi individuali e sociali protetti corrisponda l'adozione di un meccanismo sanzionatorio che la stessa struttura delle norme svincola dalle regole comuni. Irrazionale sarebbe, invece, che l'autore di una violazione di cosi' notevole rilievo potesse beneficiare del particolare "favor rei", cui e' ispirato l'istituto della continuazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di San Giovanni Rotondo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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