Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/1973
Corte cost., ord. 19 dicembre 1973, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/1973
- Data di deposito
- 19 dicembre 1973
- Data di decisione
- 6 dicembre 1973
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, e ss., legge n. 907 del 17 luglio 1942
- legge n. 27 del 3 gennaio 1951
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, Costituzione
- art. 43, Costituzione
Massime
Massima n. 6950
Va disposta la restituzione degli atti al giudice di rinvio per una piu' puntuale specificazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalita' allorche' l'ambito della questione di legittimita' costituzionale sottoposta all'esame della Corte non appaia sufficientemente formulato e delimitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto necessario disporre la restituzione degli atti relativi ad undici ordinanze (tutte emesse in altrettanti procedimenti penali a carico di imputati di contrabbando di sigarette estere, con le quali era stata proposta la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost., dell'intera normativa riguardante il monopolio di Stato dei tabacchi di cui agli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907 e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27) sul rilievo che non esaurendosi il monopolio tabacchi nella riserva dello Stato di un'unica attivita' economica, ma avendo ad oggetto svariate attivita', quali la fabbricazione, l'importazione e la vendita dei tabacchi, donde la sua articolazione in diverse figure giuridiche di monopolio, i giudici di rinvio avevano omesso di indicare in relazione a quale delle anzidette riserve monopolistiche la questione di legittimita' costituzionale proposta dovesse ritenersi rilevante per la definizione dei giudizi di contrabbando di tabacchi esteri lavorati davanti ad essi dipendenti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe vengano rispettivamente restituiti ai tribunali di Roma, L'Aquila e Torino nonché ai giudici istruttori dei tribunali di Milano e di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CALPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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