Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/1973

Corte cost., ord. 19 dicembre 1973, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
180/1973
Data di deposito
19 dicembre 1973
Data di decisione
6 dicembre 1973
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:180

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, e ss., legge n. 907 del 17 luglio 1942
  • legge n. 27 del 3 gennaio 1951

Parametri

Massime

Massima n. 6950

Va disposta la restituzione degli atti al giudice di rinvio per una piu' puntuale specificazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalita' allorche' l'ambito della questione di legittimita' costituzionale sottoposta all'esame della Corte non appaia sufficientemente formulato e delimitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto necessario disporre la restituzione degli atti relativi ad undici ordinanze (tutte emesse in altrettanti procedimenti penali a carico di imputati di contrabbando di sigarette estere, con le quali era stata proposta la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost., dell'intera normativa riguardante il monopolio di Stato dei tabacchi di cui agli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907 e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27) sul rilievo che non esaurendosi il monopolio tabacchi nella riserva dello Stato di un'unica attivita' economica, ma avendo ad oggetto svariate attivita', quali la fabbricazione, l'importazione e la vendita dei tabacchi, donde la sua articolazione in diverse figure giuridiche di monopolio, i giudici di rinvio avevano omesso di indicare in relazione a quale delle anzidette riserve monopolistiche la questione di legittimita' costituzionale proposta dovesse ritenersi rilevante per la definizione dei giudizi di contrabbando di tabacchi esteri lavorati davanti ad essi dipendenti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe vengano rispettivamente restituiti ai tribunali di Roma, L'Aquila e Torino nonché ai giudici istruttori dei tribunali di Milano e di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CALPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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