Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1973

Corte cost., ord. 16 luglio 1973, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
140/1973
Data di deposito
16 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:140

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 326 del 16 aprile 1953
  • art. 4, decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1599 del 17 dicembre 1947

Parametri

Massime

Massima n. 6841

E' manifestamente inammissibile, per il disposto dell'art. 137, ultimo comma, della Costituzione ed in forza del principio del "ne bis in idem", la riproposizione nello stesso giudizio della questione - gia' sollevata e decisa dalla Corte costituzionale - della legittimita' costituzionale dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599 (Istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo). - S. n. 62/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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