Corte costituzionale
Ordinanza n. 140/1973
Corte cost., ord. 16 luglio 1973, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 140/1973
- Data di deposito
- 16 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:140
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 326 del 16 aprile 1953
- art. 4, decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1599 del 17 dicembre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 6841
E' manifestamente inammissibile, per il disposto dell'art. 137, ultimo comma, della Costituzione ed in forza del principio del "ne bis in idem", la riproposizione nello stesso giudizio della questione - gia' sollevata e decisa dalla Corte costituzionale - della legittimita' costituzionale dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599 (Istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo). - S. n. 62/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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