Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/1973
Corte cost., ord. 27 giugno 1973, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/1973
- Data di deposito
- 27 giugno 1973
- Data di decisione
- 14 giugno 1973
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- legge n. 62 del 18 marzo 1971
- art. 74, codice di procedura penale 1930
- art. 398, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6750
La questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 304 bis del c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato e delle parti di assistere all'esame dei testimoni, sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e' stata gia' decisa nel senso dell'infondatezza con la sentenza n. 63/72, e, non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Massima n. 6751
La questione di legittimita' costituzionale degli articoli 74 e 398 del c.p.p., che prevedono la concentrazione delle funzioni diversificate di pubblico ministero, di istruttore e di giudice nella stessa persona del pretore, sollevata per assunta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione in quanto la detta concentrazione contrasterebbe con l'accennata esigenza di garantire il contraddittorio fra accusa e difesa, deve dichiararsi manifestamente infondata avendo gia' la Corte, con sent. 123/70, ritenuto compatibile la promiscuita' delle funzioni pretorili con il sistema costituzionale che esclude l'esigenza di una costante ed assoluta separazione tra funzioni accusatorie e funzioni decisorie e tra queste ultime ed attribuzioni istruttorie, e dovendosi tali principi ritenere validi anche se si consideri, in senso evolutivo, la tendenza a maggiore dialettica tra parte privata e pubblico ministero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge 18 marzo 1971, n. 62)
nella parte in cui non contempla la prova testimoniale fra gli atti a cui possono assistere i difensori, questione sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe e già decisa con sentenza n. 63 del 1972;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 398 del codice di procedura penale nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di esercitare l'azione penale, di istruire il relativo procedimento e di pronunziarsi sull'azione penale dallo stesso promossa, nonché degli articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo, capi primo, secondo e terzo, del codice di procedura penale, questione sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Caltanissetta in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e già decisa con sentenza numero 123 del 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze