Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1972

Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/1972
Data di deposito
18 maggio 1972
Data di decisione
10 maggio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:92

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
  • art. 4, comma 3, legge n. 692 del 4 agosto 1955
  • art. 32, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
  • art. 4, legge n. 692 del 4 agosto 1955

Parametri

Massime

Massima n. 6130

L'obbligazione gravante sul farmacista di anticipare salvo rivalsa le quote di sconto previste a carico dei produttori per i medicinali venduti ai beneficiari di assistenza mutualistica rientra nel sistema delle leggi tributarie secondo cui e' ammesso, con diritto di rivalsa, l'obbligo di pagamento di imposte in luogo di altri per fatti o situazioni a questi riferibili (T.U. sulle imposte dirette, art. 14), e si spiega comunque e si giustifica con la posizione del farmacista di fronte al rapporto interno con gli istituti beneficiari dello sconto, che assume diretta e palese connessione, diversamente dalla posizione distaccata e meno evidenziata dei produttori di medicinali.

Massima n. 6131

Per capacita' contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto cui la prestazione e' collegata. Questo collegamento ad un presupposto condiziona esclusivamente, e nello stesso tempo esaurisce, il riconoscimento di detta idoneita', senza che aspetti al Giudice dalla legittimita' delle leggi valutare e determinare, in funzione dell'art. 53 Cost., l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il controllo di legittimita' sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme, che non ricorre nel caso dello sconto sul prezzo dei medicinali a favore degli Enti mutualistici previsto dall'art. 32 D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla "estensione dell'assistenza di malattie ai pensionati di invalidità e vecchiaia", nonché dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente "provvedimenti straordinari per la ripresa economica": sollevata, con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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