Corte costituzionale
Sentenza n. 92/1972
Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 92/1972
- Data di deposito
- 18 maggio 1972
- Data di decisione
- 10 maggio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:92
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
- art. 4, comma 3, legge n. 692 del 4 agosto 1955
- art. 32, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- art. 4, legge n. 692 del 4 agosto 1955
Parametri
Massime
Massima n. 6130
L'obbligazione gravante sul farmacista di anticipare salvo rivalsa le quote di sconto previste a carico dei produttori per i medicinali venduti ai beneficiari di assistenza mutualistica rientra nel sistema delle leggi tributarie secondo cui e' ammesso, con diritto di rivalsa, l'obbligo di pagamento di imposte in luogo di altri per fatti o situazioni a questi riferibili (T.U. sulle imposte dirette, art. 14), e si spiega comunque e si giustifica con la posizione del farmacista di fronte al rapporto interno con gli istituti beneficiari dello sconto, che assume diretta e palese connessione, diversamente dalla posizione distaccata e meno evidenziata dei produttori di medicinali.
Massima n. 6131
Per capacita' contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto cui la prestazione e' collegata. Questo collegamento ad un presupposto condiziona esclusivamente, e nello stesso tempo esaurisce, il riconoscimento di detta idoneita', senza che aspetti al Giudice dalla legittimita' delle leggi valutare e determinare, in funzione dell'art. 53 Cost., l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il controllo di legittimita' sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme, che non ricorre nel caso dello sconto sul prezzo dei medicinali a favore degli Enti mutualistici previsto dall'art. 32 D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla "estensione dell'assistenza di malattie ai pensionati di invalidità e vecchiaia", nonché dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente "provvedimenti straordinari per la ripresa economica": sollevata, con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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