Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1972
Corte cost., sent. 4 maggio 1972, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1972
- Data di deposito
- 4 maggio 1972
- Data di decisione
- 27 aprile 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 1622 del 16 novembre 1962
- art. 69, legge n. 1137 del 12 novembre 1955
- art. 9, legge n. 1622 del 16 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 6117
Non e' fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercizio della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622. Invero detta norma - la quale disciplina l'attribuzione del "vantaggio di carriera" spettante agli ufficiali che abbiano acquisiti taluni titoli - non viola, ma attua il principio di uguaglianza, con lo stabilire che, per effetto dello spostamento in ruolo in cui si concreta il suddetto vantaggio, nessun ufficiale puo' oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio, gia' di lui piu' anziano, che abbia conseguito uguale titolo. E' evidente, infatti, che tale superamento e' da essa interdetto nel solo caso di assoluta identita' di posizioni ed esclusivamente quale conseguenza del "vantaggio di carriera", mentre non lo e' in conseguenza di altri titoli.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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