Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1972
Corte cost., sent. 4 maggio 1972, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1972
- Data di deposito
- 4 maggio 1972
- Data di decisione
- 27 aprile 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 112, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 30, legge n. 15 del 19 gennaio 1963
Massime
Massima n. 6093
Il giudizio di rilevanza spetta al giudice a quo e non puo' essere riesaminato se non in caso di assoluta incongruenza logica. (Nella specie, la Corte ha respinto l'eccezione di irrilevanza in base al rilievo che il giudice a quo aveva ampiamente motivato, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione, la tesi che il rapporto di scambio di mano d'opera fosse assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, per quanto attiene alla disciplina assicurativa in materia di infortuni sul lavoro).
Massima n. 6094
Non sono censurabili, sotto il profilo dell'eccesso di delega, gli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, i quali rispettivamente hanno elevato da uno a tre anni per l'istituto assicuratore il termine per l'esercizio del diritto di regresso e quello per la proposizione dinanzi al giudice civile della domanda di rimborso ivi prevista: ed invero, alla stregua delle indicazioni che si ricavano dalla legge di delega (art. 30 legge 19 gennaio 1963 n. 15) in ordine ai principi e agli scopi che il legislatore delegato era tenuto a perseguire risulta che l'aumento dei termini era necessario per eliminare in sede di riordinamento le conseguenze ablative che la diversa disciplina dei termini introdotta dalla legge di delega avrebbe operato sull'esercizio del diritto di regresso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle norme sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, questione proposta in relazione all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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