Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1972

Corte cost., sent. 4 maggio 1972, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/1972
Data di deposito
4 maggio 1972
Data di decisione
27 aprile 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 112, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 6093

Il giudizio di rilevanza spetta al giudice a quo e non puo' essere riesaminato se non in caso di assoluta incongruenza logica. (Nella specie, la Corte ha respinto l'eccezione di irrilevanza in base al rilievo che il giudice a quo aveva ampiamente motivato, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione, la tesi che il rapporto di scambio di mano d'opera fosse assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, per quanto attiene alla disciplina assicurativa in materia di infortuni sul lavoro).

Massima n. 6094

Non sono censurabili, sotto il profilo dell'eccesso di delega, gli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, i quali rispettivamente hanno elevato da uno a tre anni per l'istituto assicuratore il termine per l'esercizio del diritto di regresso e quello per la proposizione dinanzi al giudice civile della domanda di rimborso ivi prevista: ed invero, alla stregua delle indicazioni che si ricavano dalla legge di delega (art. 30 legge 19 gennaio 1963 n. 15) in ordine ai principi e agli scopi che il legislatore delegato era tenuto a perseguire risulta che l'aumento dei termini era necessario per eliminare in sede di riordinamento le conseguenze ablative che la diversa disciplina dei termini introdotta dalla legge di delega avrebbe operato sull'esercizio del diritto di regresso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle norme sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, questione proposta in relazione all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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