Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1972

Corte cost., sent. 4 maggio 1972, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/1972
Data di deposito
4 maggio 1972
Data di decisione
27 aprile 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione siciliana del 7 marzo 1972
  • legge della Regione siciliana del 7 marzo 1972
  • art. 5, comma 2, legge della Regione siciliana del 7 marzo 1972
  • art. 7, comma 2, legge della Regione siciliana del 7 marzo 1972

Parametri

Massime

Massima n. 6085

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui agli effetti della chiusura degli esercizi commerciali, include nell'elenco delle festivita' la giornata del 15 maggio, festa regionale per la ricorrenza della promulgazione dello Statuto, deve essere esaminata e risolta sotto un profilo strettamente giuridico ed a tal fine interessa accertare se la Regione potesse o non introdurre ed aggiungere un altro giorno festivo all'elenco delle festivita' previsto dalla legge nazionale 27 maggio 1949, n. 260, sia pure ai limitati effetti di una normativa avente ad oggetto la "disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio". Esula, quindi, dalla questione ogni valutazione in ordine agli apprezzabili intenti, di indubbio valore morale, che hanno sollecitato il legislatore regionale a ricordare tale data come ricorrenza di un avvenimento di grande rilievo, particolarmente avvertito dalla collettivita' regionale.

Massima n. 6086

Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui include, sia pure ai limitati effetti della chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, la data del 15 maggio, festa della Regione, nell'elenco delle festivita', sia perche' le norme dello statuto non conferiscono alcuna competenza al legislatore regionale in ordine alla disciplina delle festivita', sia perche' la qualificazione giuridica dei giorni festivi e' produttiva di effetti notevoli nel nostro ordinamento tanto in campo pubblicistico (quali il diritto processuale, amministrativo e la legislazione sociale), che nel campo dei rapporti privatistici del lavoro; da cio' l'assoluta necessita' di una disciplina unitaria ed uniforme in tutto il territorio nazionale della materia inerente alle festivita', disciplina la cui regolamentazione spetta esclusivamente allo Stato.

Massima n. 6087

L'art. 14 lett. d dello Statuto siciliano attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di commercio facendo tuttavia salva nell'indicata materia la disciplina dei rapporti privati. Ai sensi di tale norma il legislatore regionale non poteva disporre che i negozi rimanessero chiusi, oltre che nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dalla legge nazionale (27 maggio 1949, n. 260), anche nella giornata del 15 maggio, festa della Regione, (art. 1 legge regionale approvata nella seduta del 7 marzo 1972) giacche' e' innegabile che siffatta disposizione abbia incidenza immediata e diretta sui rapporti economici-normativi tra datori di lavoro e prestatori d'opera e produca inoltre conseguenze rilevanti nella materia delle notificazioni giudiziarie.

Massima n. 6088

Va dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, che esonera i venditori ambulanti girovaghi dall'osservanza degli orari di vendita durante i giorni feriali stabiliti per la categoria dei commercianti a posto fisso giacche' non sussiste una identica situazione di condizioni soggettive ed oggettive tra le due categorie di commercianti considerati che valga a giustificare la parita' del loro trattamento normativo. La situazione dei venditori ambulanti e' infatti del tutto diversa da quella dei commercianti a posto fisso sia per l'entita' e modalita' con cui la loro attivita' commerciale e' svolta, sia per le loro condizioni economiche, notoriamente inferiore a quelle degli altri commercianti, sicche', e' proprio in relazione a questa differenza di situazioni e per venire incontro alle esigenze di una categoria economicamente piu' debole che il trattamento differenziato dell'orario di vendita trova razionale giustificazione.

Massima n. 6089

Va dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972 ai sensi della quale i grandi magazzini di vendita a dettaglio sono tenuti ad osservare separatamente gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per quello non alimentare prevalente, mentre il solo orario prescritto per l'attivita' prevalente sono invece tenuti ad osservare sia le attivita' commerciali miste operanti nella Regione, sia gli altri grandi magazzini che operano sul territorio nazionale. Dal fatto che la legge nazionale 28 luglio 1971, n. 558 abbia dettato un'unica disciplina di orario per le due categorie di esercizio non deriva alcun obbligo per il legislatore regionale di addottare una identica disciplina, poiche' in materia di commercio spetta alla Regione una competenza legislativa esclusiva (art. 14 lett. d dello Statuto) e nell'esercizio di essa spetta al legislatore regionale la valutazione sulla sussistenza della parita' o disparita' di situazione tra gli esercizi in questione nell'ambito territoriale dell'Isola.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, concernente la "disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", limitatamente alla parte in cui include nell'elenco delle festività la data del 15 maggio, festa della Regione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti degli artt. 5, comma secondo, e 7, comma secondo, della stessa legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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