Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1972
Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1972
- Data di deposito
- 19 gennaio 1972
- Data di decisione
- 13 gennaio 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:7
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5870
Il controllo incidentale della legittimita' costituzionale di una norma giuridica e' ammissibile se e in quanto il giudice di merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioe' della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non puo' fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, proposta dal pretore di Milano con ordinanza 26 novembre 1969 e dal pretore di Genova con ordinanza 20 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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