Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1972
Corte cost., sent. 19 aprile 1972, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1972
- Data di deposito
- 19 aprile 1972
- Data di decisione
- 13 aprile 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:64
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1369 del 6 dicembre 1965
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 364, cpv, codice di procedura penale 1930
- art. 357, cpv, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6066
Poiche' la assunzione del testimonio a futura memoria disciplinata con speciali forme dell'art. 357, secondo comma, cod. proc. pen., in previsione della impossibilita' che il teste, a causa di infermita' o di altro grave impedimento, sia riesaminato in giudizio, e' - come tra l'altro e' confermato dalla sua inclusione (art. 462, secondo comma, cod. proc. pen.) fra gli atti di cui e' consentita la lettura in dibattimento - un atto istruttorio considerato dallo stesso codice irripetibile, l'art. 304 bis, secondo comma, cod. proc. pen., nell'escludere il diritto del difensore dell'imputato di intervenire alla assunzione della testimonianza e, altresi', al confronto fra imputato e teste assunto a futura memoria, consente, in entrambe le ipotesi, che sia definitivamente acquisita al processo penale una prova sulla quale la difesa non ha potuto ne' potra' in seguito interloquire. Pertanto la esclusione del difensore, nei casi suddetti, non sussistendo per essi le ragioni che la giustificano - come si e' riconosciuto nella sentenza n. 63 del 1972 - rispetto alla assunzione della normale prova testimoniale - contrasta con il precetto di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non eliminano ne' effettuano tale contrasto (dimostrando soltanto come il legislatore abbia avvertito le peculiarita' di quella a futura memoria rispetto alla normale testimonianza) l'obbligo del giuramento imposto al teste (art. 357, comma secondo, cod. proc. pen.) per renderlo piu' sensibile al dovere di obiettivita' e di verita', e la possibilita' di registrazione meccanica della deposizione introdotta dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1369.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere alla testimonianza a futura memoria (art. 357 cpv.) ed al con fronto fra imputato e testimone esaminato a futura memoria (art. 364).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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